La nuova disciplina del regime forfetario prevede che possano accedervi i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno prece dente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi di importo non superiore a 65.000 euro ed hanno sostenuto spese per il personale e per il lavoro accessorio di importo non superiore a 20.000 euro.
E’ ora prevista come causa di esclusione dal regime forfetario, l’ipotesi nella quale, nel periodo d’imposta precedente, il contribuente abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro.
Con riguardo all’individuazione del periodo d’imposta a partire dal quale le modifiche alla disciplina producono effetto, il li mite delle spese relative al personale deve essere verificato con riferimento all’anno precedente all’applicazione del regime forfetario.
Di conseguenza, i contribuenti che nell’anno 2019 hanno superato i limiti posti dalla nuova disciplina non potranno accedere al regime forfetario nel 2020.
Anche per quanto riguarda la causa di esclusione della percezione di redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori ad un certo limite, essa opera già dal periodo d’imposta 2020 se i contribuenti, nel 2019, hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati in misura superiore ai 30.000 euro.
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