L’allargamento delle “porte d’accesso” al regime forfettario a decorrere dal prossimo 1°gennaio è uno dei punti del Ddl di Bilancio che hanno suscitato più interesse.Il cambio dei presupposti nel passaggio tra il periodo d’imposta 2018 e quello del 2019 però, pone in diversi dubbi sulla corretta applicazione del regime.
Le incertezze, in particolare, riguardano:
- chi nel 2018 ha superato i limiti della precedente normativa, ma non quelli della nuova normativa;
- chi nel 2018 rispetta i requisiti precedenti ma non quelli che saranno in vigore dal 2019.
L’unico requisito che qualificherà i nuovi forfettari nel periodo d’imposta 2019 sarà il rispetto, nell’anno precedente, del limite di ricavi o compensi conseguiti fissato in 65mila euro.
Vengono meno gli altri requisiti, quali la detenzione di beni strumentali non superiori a 20mila euro ovvero l’aver corrisposto compensi a personale dipendente o assimilato superiori a 5mila euro.
Dato che l’unico requisito diviene il limite di ricavi o compensi è opportuno
capire cosa accade se un contribuente ha superato nel 2018 il vecchio limite ma
non quello nuovo, come avviene, ad esempio, per un commerciante che abbia
generato, nel 2018, 55mila euro di ricavi, quindi superiori al massimo
consentito nel 2018, ma non superiori al nuovo limite di 65mila euro.
Tale soggetto nel 2019 avrebbe dovuto abbandonare il regime forfettario, ma sul
punto occorre ricordare che la circolare 10/E/16 ha affermato che il controllo
dei ricavi per il periodo successivo va eseguito già considerando i nuovi
limiti. Quindi applicando questa tesi, nel caso sopra esemplificato, il
contribuente resterà nel regime forfettario anche nel 2019; e questo vale per
tutti i requisiti abrogati. Dal che se ne deduce che potrà applicare ancora il
regime forfettario nel 2019 il contribuente che, ad esempio, detenga al 31
dicembre 2018 beni strumentali superiori a 20mila euro, che hanno superato il
tetto per effetto di acquisti eseguiti nel 2018.
Un altro requisito che viene meno è il tetto di 30mila euro quale reddito da
lavoro dipendente, quindi chi ha superato questa soglia nel 2018 potrà restare
nel regime forfettario anche nel 2019.
Uno degli emendamenti al Ddl di Bilancio punta a introdurre tuttavia un nuovo requisito: il divieto, per chi vuole entrare nel 2019 nel regime forfettario,di esercitare prevalentemente l’attività nei confronti di datori di lavoro (o di soggetti ad essi riconducibili anche indirettamente) con i quali sia in essere un rapporto di lavoro o lo sia stato nei due periodi d’imposta precedenti.
Pensiamo a un forfettario che partecipa in qualità di socio a una Srl non in regime di trasparenza. La situazione era lecita nel 2018, mentre diventa una causa di esclusione nel 2019. Significa che costui deve abbandonare il regime nel 2019? Il punto è delicato e merita una pronuncia ufficiale, va però ricordato che nella circolare 10/E/16 l’Agenzia ha ammesso l’applicazione del regime di favore per il soggetto che entro il termine del periodo d’imposta ceda la partecipazione societaria che costituisce elemento ostativo. Una soluzione analoga potrebbe essere ragionevole per il caso sopra ricordato, e quindi,cedendo la partecipazione nella Srl entro il periodo d’imposta 2019 potrebbe essere mantenuto il regime di favore nello stesso periodo d’imposta 2019.
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