Formazione sicurezza 2025: obbligo modulare per i datori di lavoro in base al rischio aziendale

Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il sistema formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i datori di lavoro viene radicalmente ristrutturato. Non basta più il corso base da 16 ore. Il nuovo impianto prevede una formazione modulare, calibrata in base alle reali responsabilità del datore di lavoro, alla complessità dell’attività svolta e al livello di rischio presente in azienda.

L’obbligo normativo e i nuovi percorsi

Ai sensi dell’articolo 37, comma 7, del D.lgs. 81/2008, i datori di lavoro devono ricevere una formazione adeguata e aggiornata in relazione ai compiti effettivamente svolti. L’obiettivo è fornire competenze gestionali, giuridiche e operative per garantire una prevenzione sostanziale, non solo formale.

Il nuovo standard formativo prevede:

  • Corso base di 16 ore: per tutti i datori di lavoro, copre i temi fondamentali della normativa, delle responsabilità penali e civili, dell’organizzazione del sistema di prevenzione e protezione, e del ruolo degli organi di vigilanza.

Moduli aggiuntivi obbligatori

Il monte ore può salire in presenza di contesti specifici:

  • Cantieri temporanei o mobili (art. 97 TU): +6 ore di formazione sui contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Piano Operativo di Sicurezza (POS), e sull’organizzazione del cantiere.

  • Datori di lavoro che svolgono anche il ruolo di RSPP (art. 34 TU): corso di 8 ore comuni + 6 ore aggiuntive per contesti cantieristici, con focus su valutazione rischi, redazione DVR e gestione operativa della sicurezza.

  • Ambienti confinati o sospetti di inquinamento (Dpr 177/2011): corso dedicato di almeno 12 ore, con focus su pericoli, dispositivi di sicurezza, gestione emergenze, evacuazione e primo soccorso.

Tempistiche: scadenza ufficiale entro 24 mesi

Il termine per adempiere al nuovo obbligo formativo è fissato a 24 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Accordo Stato-Regioni. Il documento non è ancora stato pubblicato, ma una volta entrato in vigore, scatterà il conto alla rovescia per tutti i datori di lavoro non ancora formati secondo i nuovi standard.

Attenzione: per chi opera in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, l’obbligo è già attivo e non soggetto al periodo transitorio.

Due esempi concreti

  1. Impresa edile a Brescia: il titolare ha completato il corso base da 16 ore. Con il nuovo quadro normativo, dovrà completare ulteriori 6 ore per i cantieri e 8 ore per il ruolo di RSPP. Il mancato adempimento lo esporrebbe a sanzioni fino a 9.000 euro.

  2. Azienda di manutenzione impianti in ambienti confinati, Padova: l’amministratore delegato ha dovuto organizzare tempestivamente la formazione specifica da 12 ore per i propri tecnici e per sé stesso, onde evitare interruzioni operative e responsabilità penali dirette.

Le sanzioni: cosa rischia chi non si adegua

Il mancato rispetto dell’obbligo formativo può comportare:

  • Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,66 euro per assenza di formazione generale.

  • Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per mancata formazione specifica (RSPP, ambienti confinati, cantieri).

In caso di infortunio grave, l’omissione formativa può aggravare la posizione penale del datore di lavoro in modo significativo.

La risposta strategica: presidio consulenziale e governance della sicurezza

Affrontare questi obblighi con approccio reattivo espone l’impresa a rischi elevati. La strategia vincente è anticipare, mappare i ruoli critici, valutare il contesto di rischio e programmare la formazione come parte integrante della governance aziendale.

Beneggi e Associati affianca le imprese nella progettazione e verifica dei percorsi formativi, nella documentazione dei percorsi svolti e nella gestione del rischio normativo, con un approccio orientato all’eccellenza e alla continuità operativa.

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