La disciplina dei fringe benefit applicabile agli amministratori di società continua a generare interrogativi interpretativi, soprattutto in relazione alle soglie di esenzione e alla deducibilità dei costi. Il nodo centrale riguarda la possibilità per un componente del consiglio di amministrazione di beneficiare dei fringe benefit con le medesime esenzioni previste per i lavoratori dipendenti e se l’attribuzione possa essere effettuata anche in modo selettivo o debba investire tutti i membri dell’organo collegiale.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina dei fringe benefit è contenuta nell’articolo 51 del TUIR, che definisce i componenti del reddito di lavoro dipendente, includendo anche beni e servizi forniti al percipiente entro determinate soglie di non imponibilità. Parallelamente, l’articolo 50, comma 1, lettera c‑bis), del TUIR qualifica come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi percepiti dagli amministratori di società, rendendo possibile l’applicazione del regime dei fringe benefit anche a questi soggetti, in assenza di limitazioni soggettive espressamente previste dalla legge.
L’intervento della prassi: Circolare 23/E/2023
Con la circolare n. 23/E del 1° agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha confermato in modo esplicito che la disciplina dei fringe benefit — comprensive delle soglie di non imponibilità — si applica anche ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quali gli amministratori di società.
Il chiarimento è basato sulla lettura sistematica dell’articolo 51 del TUIR: poiché gli amministratori rientrano nella determinazione del reddito complessivo secondo la medesima norma, nulla ostacola l’estensione dell’agevolazione anche a loro favore.
Le circolari successive, pur affrontando singole fattispecie (ad esempio l’auto aziendale ad uso promiscuo), non hanno revocato né limitato il principio generale espresso nella 23/E del 2023. L’assenza di un richiamo esplicito non può essere interpretata come ripensamento dell’Amministrazione finanziaria.
Applicabilità delle soglie di esenzione agli amministratori
Alla luce delle norme e dei chiarimenti di prassi:
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Sì, un amministratore componente di un consiglio di amministrazione e percettore di compenso può beneficiare dei fringe benefit applicando le medesime soglie di esenzione previste per i lavoratori dipendenti;
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l’attribuzione dei benefit (es. polizza sanitaria integrativa, servizi welfare, ecc.) rientra nell’ambito soggettivo dell’articolo 51 del TUIR, in quanto i compensi degli amministratori sono qualificati come redditi assimilati;
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non esistono limitazioni normative che impediscano l’applicazione delle soglie di esenzione ai percipienti assimilati.
È quindi possibile estendere a un amministratore i trattamenti di favore previsti per il dipendente, a condizione che l’erogazione dei fringe benefit rispetti i requisiti di legge e di prassi.
Deducibilità dei costi: criteri e condizioni
Dal punto di vista fiscale aziendale, il costo sostenuto dalla società per la concessione di fringe benefit agli amministratori è deducibile ai sensi dell’articolo 95, comma 5, del TUIR, con le seguenti condizioni:
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il fringe benefit deve essere inerente all’attività d’impresa;
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la concessione deve risultare da delibera dell’organo competente (es. assemblea o consiglio, secondo la governance societaria);
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il costo deve essere correttamente imputato a conto economico;
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devono essere rispettati i limiti e le modalità di determinazione del valore dei fringe benefit previsti dalla normativa.
La deducibilità si fonda quindi sull’inquadramento del beneficio come componente del compenso, e non come voce accessoria estranea all’attività propria dell’amministratore.
Attribuzione selettiva ai membri del CdA
Sul piano fiscale non esiste alcun vincolo che imponga alla società di riconoscere fringe benefit indistintamente a tutti i componenti del consiglio di amministrazione:
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i fringe benefit possono essere riconosciuti anche a un solo amministratore, purché l’erogazione sia coerente con l’assetto organizzativo aziendale e con le funzioni effettivamente svolte dal beneficiario;
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la scelta può tener conto delle responsabilità operative, dei ruoli specifici o di altri elementi organizzativi, senza determinare una disparità di trattamento che incida sulla deducibilità fiscale;
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eventuali profili di parità di trattamento tra i membri del CdA attengono a considerazioni civilistiche o di governance interna, ma sono irrilevanti ai fini fiscali se i requisiti di deducibilità sono soddisfatti.
In sintesi, sulla base del quadro normativo e interpretativo complessivo:
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gli amministratori percettori di compenso rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina dei fringe benefit prevista dall’articolo 51 del TUIR;
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il principio interpretativo espresso dalla circolare 23/E del 2023 — che include anche i redditi assimilati — deve ritenersi ancora valido e non limitato dalla prassi successiva;
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gli amministratori possono beneficiare delle stesse soglie di esenzione applicate ai lavoratori dipendenti;
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la deducibilità dei costi sostenuti dalle società per l’erogazione di fringe benefit è possibile, se i requisiti di inerente, deliberazione e imputazione a conto economico sono soddisfatti;
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l’attribuzione del benefit non deve essere necessariamente generalizzata a tutti i membri del CdA, ma può essere diretta anche a uno o più amministratori specifici.