La versione definitiva del decreto “Sostegni” conferma alcune misure per l’incentivazione del welfare aziendale ossia, nello specifico, il raddoppio del limite di esenzione dei fringe benefit, a valere anche per l’anno d’imposta 2021; si passa da 258,23 euro a 516,46 euro
La norma prevede che, limitatamente ai periodi d’imposta 2020 e 2021, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46. In altri termini, i beni e i servizi ceduti o prestati a titolo gratuito ai dipendenti, anche ad personam, godono di una soglia di esenzione se complessivamente di importo non superiore a 516,46 euro nel periodo di imposta.
Ma attenzione: se la soglia viene superata, l’intero valore diventa imponibile, sia fiscalmente che previdenzialmente. La soglia va considerata per tutti i benefit percepiti, in modalità ordinaria e in forma di voucher e anche se derivanti da più rapporti di lavoro intrattenuti nello stesso periodo d’imposta.
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