Italia e Svizzera hanno formalizzato un accordo che consente ai lavoratori frontalieri di svolgere fino al 25% della loro attività in telelavoro. Questo accordo, firmato il 6 giugno 2024, disciplina durevolmente l’imposizione fiscale del telelavoro per i lavoratori frontalieri ed è operativo dal 1° gennaio 2024.
L’accordo, firmato dal ministro dell’economia e delle finanze italiano Giancarlo Giorgetti e dalla consigliera federale svizzera Karin Keller-Sutter, è stato annunciato dal ministero dell’Economia. Il protocollo sostituisce la dichiarazione d’intenti sottoscritta nel novembre 2023 e conferma che il telelavoro fino al 25% dell’attività non influisce sullo Stato legittimato a imporre il reddito da attività lucrativa dipendente né sullo status di lavoratore frontaliere.
Secondo la circolare 25/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate, un lavoratore frontaliere deve soddisfare le seguenti condizioni:
- Residenza fiscale: Deve essere fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, entro 20 km dal confine con l’altro Stato contraente.
- Attività lavorativa: Deve svolgere un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato.
- Rientro quotidiano: Deve ritornare, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.