Dal 14 aprile 2025 è ufficialmente in vigore l’obbligo di garanzia per tutti i soggetti non residenti, extra Unione Europea o appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), che operano in Italia tramite rappresentante fiscale e risultano già iscritti alla banca dati Vies. Questi soggetti, per continuare a effettuare operazioni intracomunitarie, devono presentare all’Agenzia delle Entrate una garanzia idonea entro il 13 giugno 2025.
La misura è parte dell’attuazione del Dlgs 13/2024, che ha introdotto il nuovo comma 7-quater all’articolo 35 del DPR 633/1972, e trova fondamento in una logica europea di prevenzione delle frodi Iva nel commercio intra-UE.
Perché è stata introdotta questa misura
L’Europa ha imposto a tutti gli Stati membri una maggiore vigilanza sulle partite Iva dei soggetti non residenti. Il motivo è semplice: alcune strutture di rappresentanza fiscale possono essere sfruttate in modo distorto, aggirando i controlli o creando schemi fraudolenti. Per questo, l’Italia ha recepito il principio imponendo, in alcune situazioni, la prestazione di una garanzia economica minima di 50.000 euro, che serve da presidio in caso di comportamenti evasivi.
Chi è obbligato a prestare la garanzia
I soggetti interessati si dividono in tre gruppi distinti:
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Coloro che non hanno ancora una partita Iva e intendono iscriversi al Vies: devono prestare contestualmente la garanzia alla presentazione della dichiarazione di inizio attività.
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Coloro che hanno già una partita Iva, ma non sono ancora iscritti al Vies: devono presentare la garanzia prima di inoltrare la richiesta di inclusione.
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Coloro che, alla data del 14 aprile 2025, risultano già iscritti al Vies: questi soggetti hanno tempo fino al 13 giugno 2025 per regolarizzare la loro posizione.
Le conseguenze in caso di mancato adempimento
La normativa prevede un meccanismo a doppio livello:
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Se entro il 13 giugno la garanzia non viene prestata, l’Agenzia delle Entrate invierà al rappresentante fiscale una comunicazione formale (PEC o raccomandata A/R) che avvia la procedura di esclusione dal Vies.
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Da tale notifica decorrono ulteriori 60 giorni per regolarizzare la posizione. Se entro tale termine non viene ancora fornita la garanzia, il soggetto viene escluso d’ufficio dalla banca dati Vies, con decadenza automatica della possibilità di effettuare operazioni intra-UE.
Un’esclusione dal Vies ha un impatto operativo immediato: le operazioni con controparti europee saranno considerate domestiche, con Iva esposta in fattura, e potranno generare problematiche di compliance e contestazioni fiscali.
Come deve essere prestata la garanzia
La garanzia, del valore non inferiore a 50.000 euro, può essere costituita nelle seguenti forme:
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Cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato italiano, depositati presso la tesoreria dello Stato a favore dell’Agenzia delle Entrate.
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Polizza fideiussoria rilasciata da compagnia assicurativa.
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Fideiussione bancaria emessa da un istituto di credito.
La garanzia deve essere intestata al Direttore pro tempore della Direzione provinciale delle Entrate competente per territorio, in base al domicilio fiscale del rappresentante.
Ha una validità minima di 36 mesi dalla data di presentazione e può essere verificata dall’Ufficio, che ha il compito di accertarne la conformità. Solo dopo l’accettazione ufficiale da parte della Direzione provinciale, il soggetto potrà essere incluso nel Vies oppure mantenervi la propria iscrizione.
Dove reperire i modelli
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i fac-simile aggiornati:
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Modello di polizza fideiussoria
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Modello per la costituzione del deposito cauzionale
Questi documenti possono essere utilizzati come riferimento da chi deve predisporre le garanzie nei tempi previsti.
Cosa devono fare gli operatori e i rappresentanti fiscali
Per evitare il rischio di esclusione e garantire continuità operativa nei rapporti intracomunitari, è necessario:
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Verificare immediatamente lo status Vies del soggetto rappresentato
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Avvisare il cliente circa l’obbligo e le modalità di presentazione della garanzia
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Richiedere la polizza o avviare la procedura bancaria per tempo, vista la scadenza stringente
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Seguire l’intero iter fino all’accettazione formale da parte dell’Agenzia
Un intervento tempestivo è cruciale, anche perché una volta notificata la procedura di esclusione, il margine di recupero è limitato a 60 giorni.
Conclusione
L’obbligo di garanzia rappresenta un ulteriore tassello nel sistema di contrasto alle frodi Iva a livello europeo, ma richiede un’azione coordinata e informata da parte dei consulenti fiscali. I professionisti che seguono soggetti esteri con rappresentanza fiscale in Italia devono ora aggiornare le proprie checklist di conformità, poiché il mantenimento dell’iscrizione al Vies passa per una corretta gestione della garanzia. Il termine del 13 giugno è perentorio, e non sono previste deroghe.