La gestione imballaggi è semplificata con il codice‑tipo TD27

La disciplina della gestione degli imballaggi trova un nuovo riferimento operativo nelle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, grazie all’individuazione del codice‑tipo documento TD27 come strumento per emettere l’autofattura o la cosiddetta “fattura globale” prevista dal Dm 11 agosto 1975. L’indicazione è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco del 5 febbraio 2026, con l’obiettivo di uniformare le modalità di certificazione IVA degli imballaggi non restituiti quando siano consegnati con “patto di resa”.
Il Dm 11 agosto 1975 disciplina infatti gli adempimenti per la fatturazione degli imballaggi e dei recipienti non restituiti nel termine stabilito dalle parti o decorso un periodo di dodici mesi dalla consegna. Il cedente, in luogo dell’emissione di singole fatture nei confronti di ciascun cliente inadempiente, può optare per la procedura semplificata emettendo entro il 31 gennaio di ogni anno una fattura riepilogativa contenente l’indicazione del decreto ministeriale in luogo dei dati identificativi dei cessionari.

Regole IVA sulla cessione degli imballaggi con o senza patto di resa

Ai fini IVA, la qualificazione dell’operazione varia in funzione delle pattuizioni contrattuali. Quando il trasferimento dell’imballaggio avviene congiuntamente alla merce senza obbligo di restituzione, la cessione è considerata accessoria all’operazione principale, seguendo le relative regole IVA. Se è invece pattuita la resa dell’imballaggio, il valore dello stesso deve essere indicato in fattura ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 4), del Dpr 633/1972, rimanendo fuori campo IVA fino alla restituzione o fino al verificarsi dell’inadempimento del cessionario.
Nel momento in cui l’imballaggio non venga restituito entro il termine previsto dal contratto o decorso un anno dalla consegna, la cessione diventa imponibile e richiede l’emissione della relativa fattura. La procedura semplificata consente di determinare annualmente la base imponibile mediante differenza tra il totale degli imballaggi consegnati e quelli restituiti, annotando tali movimentazioni in un registro conforme all’articolo 39 del Dpr 633/1972.

L’utilizzo del codice‑tipo TD27 per la fattura globale

Le regole della fatturazione elettronica richiedono l’indicazione obbligatoria dei dati anagrafici del cessionario, elemento che sembrava difficilmente conciliabile con la struttura della “fattura globale” prevista dal decreto del 1975. L’Agenzia ha chiarito che è possibile rispettare entrambe le discipline tramite l’emissione di un’autofattura con Tipo Documento TD27 – Fattura per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa, riportando i dati del cedente anche nel campo del cessionario. Nel campo 2.1.1.11 deve essere indicato il riferimento espresso al Dm 11 agosto 1975, così da consentire la riconoscibilità del documento come fattura riepilogativa ai sensi della procedura semplificata.
Come previsto per tutti i documenti TD27, la registrazione deve avvenire esclusivamente nel registro delle fatture emesse, essendo il documento configurato come autofattura. Qualora il cliente restituisca successivamente gli imballaggi, è possibile procedere all’emissione di una nota di accredito con codice TD04, riportando ancora una volta i dati del cedente anche nel campo del cessionario. La nota di accredito deve essere registrata nel medesimo registro, a storno del documento TD27 rettificato.

La disciplina dei pallet e il perimetro delle eccezioni

La gestione degli imballaggi non restituiti presenta una rilevante eccezione nel caso dei pallet di legno. L’Agenzia, nella risposta n. 76/2025, ha chiarito che la cessione o la mancata restituzione dei pallet rientra nel regime del reverse charge previsto dall’articolo 74, comma 7, del Dpr 633/1972. Ne consegue che, in tali fattispecie, non è applicabile la procedura semplificata delineata dal Dm 11 agosto 1975, salvo ipotesi particolari riconosciute dalla stessa amministrazione. L’autofattura TD27 non può quindi essere utilizzata per i pallet oggetto di inversione contabile, per i quali si applicano gli ordinari obblighi di fatturazione previsti dal regime di reverse charge.
Il quadro normativo è stato ulteriormente aggiornato dalla legge 182/2025, che ha modificato gli articoli 17‑bis e 17‑ter del Dl 21/2022 introducendo il sistema di interscambio dei pallet. Tale sistema, destinato a regolamentare la circolazione dei pallet interscambiabili marchiati da organizzazioni riconosciute come Epal o Eur‑Uic, richiede l’adozione delle “Linee guida operative” entro il 18 giugno 2026 da parte delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in collaborazione con i sistemi‑pallet. Il nuovo impianto normativo potrebbe incidere anche sulle modalità di valorizzazione fiscale delle movimentazioni dei pallet, richiedendo un coordinamento futuro tra disciplina IVA e tecnica di interscambio.

Profili applicativi e controlli documentali

La scelta di utilizzare il TD27 per la fattura globale consente alle imprese di semplificare la ricostruzione annuale delle movimentazioni degli imballaggi, ma richiede un’attenta manutenzione documentale. La corretta tenuta del registro delle consegne e delle restituzioni, l’evidenza dei termini contrattuali di resa e la puntuale riconciliazione dei quantitativi costituiscono elementi fondamentali per evitare contestazioni in sede di controllo.
In un contesto di crescente automatizzazione delle verifiche IVA, favorito anche dalle evoluzioni dello Spazio Fatture e Corrispettivi e dall’alimentazione dei dati nei registri precompilati, l’allineamento tra contabilizzazione interna e documenti trasmessi allo SdI assume un ruolo determinante. Le imprese che gestiscono volumi significativi di imballaggi dovrebbero verificare periodicamente la corrispondenza tra le movimentazioni annotate e quelle risultanti dalle proprie evidenze logistico‑amministrative, così da consentire un utilizzo corretto della procedura semplificata e ridurre il rischio di irregolarità.

Conclusioni

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate consente di definire un quadro operativo certo per la gestione degli imballaggi non restituiti con patto di resa, individuando nel codice‑tipo TD27 lo strumento idoneo per l’emissione della fattura globale prevista dal Dm 11 agosto 1975. L’indicazione garantisce coerenza con la fatturazione elettronica e semplifica l’adempimento per i contribuenti che scelgono la procedura annuale. Restano escluse, come chiarito dalla prassi, le movimentazioni dei pallet soggette a reverse charge, per le quali continua ad applicarsi la disciplina propria dell’inversione contabile.

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Tiziano Beneggi

Febbraio 12, 2026

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