L’Inps fornisce chiarimenti in merito all’obbligo di iscrizione e al conseguente obbligo contributivo da parte di ingegneri e architetti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (Inarcassa) o, in alternativa, alla Gestione separata Inps. In particolare, a titolo esemplificativo, la circolare riporta una tabella in cui sono individuate le attività che sono attratte alla professione di ingegnere e architetto, anche se svolte in virtù di un contratto di co.co.co. o di un contratto a progetto.
Premesso che per entrambe le forme assicurative vale la regola dell’esclusività , nel senso che per la stessa attività l’iscrizione all’Inarcassa esclude l’iscrizione alla Gestione separata Inps, nell’ipotesi in cui nello stesso anno solare l’ingegnere o l’architetto eserciti anche in via non esclusiva la libera professione l’imponibile contributivo, derivante dall’esercizio dell’attività professionale, dovrà essere frazionato in rapporto al periodo di iscrizione alle diverse gestioni previdenziali.