Gestione su misura per chi fattura la penale di mancato arrivo degli ospiti

Penale mancato arrivo ospite: come trattarla in regime forfettario e perché non è soggetta a IVA ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 633/1972.

Gli operatori del settore ricettivo sanno bene che può verificarsi la situazione del “no‑show”, ovvero dell’ospite che effettua una prenotazione tramite piattaforma ma poi non si presenta. Se l’affittacamere – in regime forfettario – incassa una somma a titolo di penale per mancato arrivo dell’ospite, scatta il quesito: come va trattata questa somma ai fini dell’IVA e della fatturazione?

La natura della penale

La somma incassata dal gestore a titolo di penalità in caso di mancato arrivo dell’ospite non costituisce quadro ordinario di prestazione di servizio ma svolge funzione risarcitoria o punitiva per inadempimento contrattuale del cliente. In altre parole, non si tratta del corrispettivo di un servizio alberghiero eseguito.
In ragione di ciò si applica la previsione dell’D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 15, comma 1, n.1, che esclude dalla base imponibile IVA le “somme dovute a titolo di … penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea confermano che, quando il cliente non usufruisce della prestazione per propria scelta e versa una penale, tale somma assume natura risarcitoria e non è soggetta ad IVA.

Implicazioni per l’affittacamere in regime forfettario

Per l’affittacamere in regime forfettario la somma della penale va trattata come segue:

  • Ai fini IVA: l’importo non concorre alla base imponibile. In fattura, se emessa, va indicata con la dicitura che l’operazione è esclusa ai sensi dell’articolo 15 comma 1 n.1 del D.P.R. 633/1972 (codice natura N1).

  • Ai fini del regime forfettario (art. 1, comma 54‑89, L.190/2014): la penale non rientra nel volume d’affari IVA ma, trattandosi di reddito percepito, va considerata nell’ambito dell’esercizio dell’attività ai fini fiscali.

  • Non è corretto richiamare il solo regime forfettario (codice N2.2) per tale fattura, perché la norma specifica sull’esclusione per penale (art. 15) prevale.

Vantaggi e rischio operativo

L’utilizzo corretto della disciplina apporta concreti benefici:

  • evita la tassazione IVA su somme che non rappresentano corrispettivo di servizio;

  • consente chiarezza nei rapporti con le piattaforme di prenotazione (es: Booking) e nella documentazione contabile.

D’altro canto, se la penale venisse trattata erroneamente come corrispettivo di prestazione, l’amministrazione fiscale potrebbe contestare il recupero IVA non versata, con sanzioni. Inoltre, l’errata qualificazione può impattare sul volume d’affari e sulla corretta applicazione del regime forfettario.

Cosa verificare in pratica

Chi gestisce una struttura ricettiva con regime forfettario e prevede la penale no‑show dovrebbe verificare:

  • che la clausola della penale sia prevista nel contratto di prenotazione;

  • che la fattura emessa identifichi chiaramente che si tratta di penalità per mancato arrivo e richiami la norma art. 15 comma 1 n.1 del D.P.R. 633/1972;

  • nei propri registri che tali somme siano contabilizzate separatamente rispetto ai corrispettivi per servizio alberghiero;

  • che il proprio commercialista consideri l’importo nella determinazione del reddito del periodo nel regime forfettario, senza includerlo nel volume d’affari IVA imponibile.

La somma incassata come penale per mancato arrivo dell’ospite in un affittacamere in regime forfettario non costituisce corrispettivo di prestazione di servizio e può essere esclusa dalla base imponibile IVA ai sensi dell’articolo 15 comma 1 n.1 del D.P.R. 633/1972. Tuttavia, va gestita con attenzione nella fatturazione e nella contabilità per assicurare la piena coerenza normativa e fiscale. Il supporto di uno studio professionale permette di razionalizzare la gestione, ridurre i rischi e valorizzare l’efficienza operativa.

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