Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025 è possibile esercitare l’opzione per aderire al Gruppo IVA o revocare l’adesione già effettuata. L’effetto decorre dal 1° gennaio del secondo anno successivo, come stabilito dall’articolo 70-quater del Dpr 633/1972. Questa finestra temporale è diversa da quella ordinaria (1° gennaio – 30 settembre), che consente di esercitare l’opzione con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Il Gruppo IVA consente ai soggetti passivi stabiliti in Italia, esercenti attività di impresa, arte o professione, di diventare un unico soggetto passivo ai fini IVA, con un proprio numero di partita IVA. Le operazioni effettuate dai partecipanti verso soggetti esterni si considerano effettuate dal Gruppo stesso.
Requisiti per la costituzione del Gruppo IVA
La disciplina è contenuta negli articoli da 70-bis a 70-duodecies del Dpr 633/1972 e nel Dm 6 aprile 2018. Per costituire un Gruppo IVA devono sussistere congiuntamente tre vincoli: finanziario, economico e organizzativo.
Il vincolo finanziario si verifica quando tra i soggetti esiste un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, almeno dal 1° luglio dell’anno precedente, oppure quando sono controllati dal medesimo soggetto residente in Italia o in uno Stato con accordo di scambio di informazioni.
Il vincolo economico si basa sull’esistenza di attività dello stesso genere, complementari o interdipendenti, oppure attività che avvantaggiano pienamente uno o più partecipanti.
Il vincolo organizzativo si realizza quando esiste un coordinamento tra gli organi decisionali dei soggetti, in via di diritto o di fatto.
Sono esclusi dalla partecipazione le sedi e stabili organizzazioni all’estero, i soggetti sottoposti a sequestro giudiziario, quelli in procedure concorsuali o in liquidazione ordinaria.
Effetti dell’adesione al Gruppo IVA
Con la costituzione del Gruppo IVA, i partecipanti perdono la propria soggettività ai fini IVA e si crea un nuovo soggetto d’imposta. Gli obblighi dichiarativi, di liquidazione e versamento dell’imposta gravano sul Gruppo e sono assolti dal rappresentante designato. La documentazione delle operazioni può essere gestita dal rappresentante o dai singoli partecipanti, con contabilità sezionali che confluiscono nelle liquidazioni di Gruppo.
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza FCE Bank (C-210/04), ha chiarito che le prestazioni tra casa madre e stabile organizzazione sono fuori campo IVA. Tuttavia, con la sentenza Skandia (C-7/13), ha precisato che se la stabile organizzazione fa parte di un Gruppo IVA, i servizi si considerano resi al Gruppo e diventano rilevanti ai fini IVA. Questo principio è stato recepito nel nostro ordinamento con il comma 4-bis dell’articolo 70-quinquies.
Modalità di esercizio dell’opzione o della revoca
L’opzione o la revoca si esercitano tramite il modello AGI/1, approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (prot. 215450 del 19 settembre 2018). Il modello deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti e presentato dal rappresentante del Gruppo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, esclusivamente in modalità online.
Il modello, una volta predisposto, viene reso disponibile nell’area autenticata di ciascun partecipante per la sottoscrizione. La firma telematica di tutti i partecipanti è obbligatoria per garantire la conoscenza e l’accettazione della composizione del Gruppo.
Le istruzioni per la compilazione del modello sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate e aggiornate al 14 gennaio 2022. Nel frontespizio va indicata la tipologia di operazione: adesione o revoca.
Tempistiche e vincoli di durata
Se la dichiarazione è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, l’opzione o la revoca ha effetto dal secondo anno successivo. L’opzione è vincolante per un triennio e si rinnova tacitamente fino a revoca. La revoca segue le stesse regole temporali dell’opzione. L’articolo 70-novies disciplina le revoche e stabilisce che non si applicano le disposizioni del Dpr 442/1997. Inoltre, l’esercizio dell’opzione comporta la cessazione degli effetti di altre opzioni IVA precedentemente esercitate.
La scadenza del 31 dicembre è cruciale per chi intende aderire o uscire dal Gruppo IVA con effetto dal 2027. La corretta gestione delle tempistiche evita errori che possono generare vantaggi fiscali indebiti e conseguenti recuperi da parte dell’Amministrazione finanziaria. È importante verificare la sussistenza dei vincoli e predisporre il modello AGI/1 con tutte le firme richieste.