Gruppo Iva solo dentro i confini

Con la legge di Bilancio il legislatore italiano ha scelto il modello maggiormente diffuso in Europa.
Tale scelta è messa in chiaro nell’incipit del nuovo articolo 70-bis del Dpr 633/72, dove si legge che possono aderire al gruppo Iva solo «i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato».
Ciò implica che, per essere parte di un gruppo Iva italiano, un operatore economico deve essere fisicamente presente nel territorio nazionale.
Nel successivo secondo comma dell’articolo è poi specificato che non possono partecipare a un gruppo Iva «le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero».
Ciò implica che se un operatore parte di un gruppo Iva in Italia si avvale di una stabile organizzazione all’estero – e quindi non fisicamente presente nel territorio dello Stato – la stabile non entra a far parte del gruppo nazionale con la casa madre.

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Tiziano Beneggi

Dicembre 11, 2016

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