Il Ministero del Lavoro ha emesso la Circolare n. 9/2023 il 9 ottobre 2023, per fornire chiarimenti sul Decreto Lavoro (D.L. 48/2023), che è stato successivamente convertito in legge con la Legge n. 85/2023. La Circolare non ha forza di legge, ma influenzerà le prassi applicative delle nuove norme lavorative.
Ecco alcune delle principali disposizioni e chiarimenti contenuti nella Circolare:
- Parificazione di proroghe e rinnovi: La Circolare spiega che, per applicare la regola transitoria introdotta dalla legge di conversione, bisogna fare riferimento al momento in cui è stato stipulato il contratto di lavoro, se prima o dopo il 5 maggio 2023. Per i contratti stipulati a partire da tale data, i datori di lavoro possono utilizzare il contratto di lavoro a termine per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi, senza necessità di causali, indipendentemente da rapporti precedenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore. La Circolare specifica che la regola dei 12 mesi aggiuntivi senza causali inizia a decorrere dal primo atto che modifica la durata del rapporto, che sia una proroga o un rinnovo, successivo al 5 maggio.
- Rapporti tra contratti collettivi e regole preesistenti: La Circolare esamina le possibili interferenze tra accordi collettivi, regole preesistenti e la nuova riforma. Specifica che spetta ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative individuare se un accordo collettivo esistente è ancora valido. Se un accordo collettivo fa riferimento a norme abrogate, le clausole relative possono essere considerate implicitamente superate dalla riforma, consentendo la stipula di causali individuali fino al 30 aprile 2024. Tuttavia, se un accordo collettivo individua le situazioni di ricorso al lavoro a termine in conformità con il decreto sostegni bis, la disciplina collettiva rimane valida e vincolante.
- Limiti quantitativi per la somministrazione: La Circolare evidenzia che il Parlamento ha apportato innovazioni in merito ai limiti quantitativi per la somministrazione, mirando a superare alcune limitazioni per alcune categorie di lavoratori. In particolare, i lavoratori somministrati assunti con contratto di apprendistato non rientrano nel limite del 20% per la somministrazione a tempo indeterminato. Inoltre, non ci sono limiti quantitativi per alcune categorie di lavoratori, come i disoccupati che ricevono trattamenti di disoccupazione non agricola o ammortizzatori sociali per almeno sei mesi e lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
- Esigenze sostitutive: La Circolare afferma che l’onere di specificare le ragioni concrete ed effettive della sostituzione nel contratto di lavoro rimane invariato, specialmente nei casi in cui l’utilizzo di questa causale è collegato a incentivi.
- Regole invariate: La Circolare ricorda che alcune disposizioni non sono cambiate con la riforma, come il limite massimo di durata dei contratti di lavoro a termine (24 mesi), il numero massimo di proroghe consentite (quattro in ventiquattro mesi), e il regime delle interruzioni tra contratti di lavoro.
In sostanza, la Circolare fornisce chiarimenti su come applicare le nuove norme introdotte dal Decreto Lavoro e come queste interagiscono con i contratti collettivi e le regole esistenti nel mondo del lavoro. Tuttavia, è importante notare che la Circolare non ha forza di legge e che le decisioni finali potrebbero essere soggette all’interpretazione dei giudici in specifici casi. Pertanto, è consigliabile consultare un esperto legale per un’interpretazione dettagliata e specifica delle leggi del lavoro in vigore.
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