La riforma della fiscalità sulle operazioni straordinarie, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 dicembre 2024, introduce modifiche significative per i conferimenti di partecipazioni, con particolare attenzione alla creazione di holding personali o familiari. Le nuove norme ampliano le opportunità per gli operatori, semplificando la gestione delle partecipazioni e facilitando i passaggi generazionali.
Conferimenti che integrano la maggioranza
Le nuove disposizioni rimuovono le restrizioni che impedivano ai soci di minoranza di aggregarsi a maggioranze preesistenti senza generare un realizzo imponibile. Con la riforma, sarà possibile conferire quote integrative per raggiungere la maggioranza senza dover assoggettare a tassazione la plusvalenza implicita. Questa modifica rende più semplice consolidare gruppi societari e favorisce le riorganizzazioni aziendali.
Creazione di holding familiari
Una delle novità più rilevanti riguarda la possibilità di creare holding familiari. Secondo la nuova formulazione dell’articolo 177, comma 2-bis del TUIR, è consentita la costituzione di holding con più soci appartenenti al medesimo nucleo familiare, come coniugi, parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado. Tuttavia, per accedere a questo regime, ciascun conferente deve possedere e conferire una quota qualificata, ossia superiore al 20%. Questo intervento facilita la gestione patrimoniale e i passaggi generazionali all’interno delle famiglie, garantendo al contempo maggiore flessibilità.
Conferimenti di holding
Per i conferimenti di partecipazioni di minoranza qualificata in società holding, la riforma introduce due novità fondamentali:
- La definizione di holding è regolata dall’articolo 162-bis del TUIR, che considera tali le società in cui le partecipazioni rappresentano più del 50% dell’attivo patrimoniale.
- Viene modificato il criterio per il calcolo delle percentuali di partecipazione. Dopo la riforma, il calcolo si arresterà al livello delle società operative (non holding). Inoltre, prevale il criterio generale per cui, anche in presenza di partecipazioni sottosoglia (inferiori al 20%), si potrà beneficiare del regime agevolato se il valore contabile delle partecipazioni sopra soglia supera quello delle partecipazioni sottosoglia.
Queste modifiche riducono la complessità amministrativa, limitando l’analisi necessaria ai soli livelli operativi e semplificando l’accesso ai benefici fiscali.
Conferimenti minusvalenti
La riforma chiarisce, introducendo una regola esplicita, che i conferimenti di partecipazioni contabilizzati a un valore inferiore al normale non fanno venire meno il beneficio del realizzo controllato. Questo intervento elimina dubbi interpretativi, confermando che tali operazioni genereranno esclusivamente minusvalenze contabili indeducibili, senza impatti negativi sul regime fiscale agevolato.
QLa possibilità di costituire holding familiari facilita la gestione patrimoniale e i passaggi generazionali, incentivando la trasmissione di ricchezze all’interno della famiglia senza penalizzazioni fiscali. La rimozione delle restrizioni per i conferimenti di minoranza qualificata e l’eliminazione del criterio esteso di calcolo delle partecipazioni riducono la complessità amministrativa, favorendo la competitività delle imprese.