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Il calendario delle scadenze di novembre dopo i Decreti Ristori e Ristori bis

 

Decreti Ristori (D.L. 137/2020) e Ristori bis (D.L. 149/2020) sono intervenuti su alcune scadenze fiscali e contributive, disponendone la sospensione.

 

L’articolo 7 D.L. 149/2020 ha disposto la sospensione dei termini in scadenza il prossimo 16 novembre riferiti al versamento:

  • delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • dell’Iva.

La sospensione è disposta a favore dei seguenti soggetti:

  • soggetti che esercitano le attività economiche sospese, su tutto il territorio nazionale, ai sensi del P.C.M. 03.11.2020 (si pensi, ad esempio, alle palestre, piscine, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e sale da ballo, cinema e teatri),
  • soggetti che svolgono le attività dei servizi di ristorazione aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cosiddette “zone arancioni” e “zone rosse”,
  • soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al decreto, oppure esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cosiddette “zone rosse”.

 

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non è previsto il rimborso di quanto già eventualmente versato.

 

E’ stata disposta la sospensione dei versamenti scadenti nel mese di novembre a favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori individuati nell’allegato 1 al decreto ristori bis; tale estensione non si applica ai premi per l’assicurazione obbligatoria Inail, che, quindi, dovranno essere regolarmente versati il prossimo 16 novembre.

 

Con la circolare n. 128 di ieri, 12 novembre, l’Inps ha precisato che la sospensione in esame:

  • opera con riferimento alle rate relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa,
  • non opera rispetto alla terza rata in scadenza il 16 novembre, riferita alla rateizzazione disposta dalle precedenti previsioni introdotte dalla legislazione “di emergenza”.

 

Lo stesso articolo 11 prevede poi la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 (in scadenza, quindi, il prossimo 16.11) per i datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle cosiddette “zone rosse” operanti nei settori economici cui all’allegato 2 del decreto. Come chiarito dalla circolare Inps n. 128 di ieri, 12.11.2020, le “zone rosse” e le “zone arancioni” devono essere individuate in ossequio alle previsioni dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2010, come segue:

  • zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia;
  • zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

 

I contributi sospesi devono essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno invece essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.

 

Un altro differimento è stato poi previsto con riferimento al secondo acconto Irpef, Ires e Irap 2020. Il Decreto Ristori bis interviene nuovamente, estendendo il differimento al 30 aprile 2021, indipendentemente dalla dimostrazione dell’intervenuta riduzione del 33% del fatturato, ai seguenti soggetti:

  • soggetti operanti nei settori economici individuati nell’allegato 1 e nell’allegato 2 allo stesso D.L. 149/2020 (ATECO), aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle “zone rosse”,
  • soggetti che esercitano l’attività di gestione di ristoranti nelle “zone arancioni”.

 

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