I Decreti Ristori (D.L. 137/2020) e Ristori bis (D.L. 149/2020) sono intervenuti su alcune scadenze fiscali e contributive, disponendone la sospensione.
L’articolo 7 D.L. 149/2020 ha disposto la sospensione dei termini in scadenza il prossimo 16 novembre riferiti al versamento:
La sospensione è disposta a favore dei seguenti soggetti:
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non è previsto il rimborso di quanto già eventualmente versato.
E’ stata disposta la sospensione dei versamenti scadenti nel mese di novembre a favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori individuati nell’allegato 1 al decreto ristori bis; tale estensione non si applica ai premi per l’assicurazione obbligatoria Inail, che, quindi, dovranno essere regolarmente versati il prossimo 16 novembre.
Con la circolare n. 128 di ieri, 12 novembre, l’Inps ha precisato che la sospensione in esame:
Lo stesso articolo 11 prevede poi la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 (in scadenza, quindi, il prossimo 16.11) per i datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle cosiddette “zone rosse” operanti nei settori economici cui all’allegato 2 del decreto. Come chiarito dalla circolare Inps n. 128 di ieri, 12.11.2020, le “zone rosse” e le “zone arancioni” devono essere individuate in ossequio alle previsioni dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2010, come segue:
I contributi sospesi devono essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno invece essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.
Un altro differimento è stato poi previsto con riferimento al secondo acconto Irpef, Ires e Irap 2020. Il Decreto Ristori bis interviene nuovamente, estendendo il differimento al 30 aprile 2021, indipendentemente dalla dimostrazione dell’intervenuta riduzione del 33% del fatturato, ai seguenti soggetti: