La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto importanti modifiche al regime delle detrazioni fiscali per i familiari a carico, incidendo in modo particolare sui contribuenti stranieri residenti in Italia. Da quest’anno, infatti, non sarà più possibile beneficiare delle detrazioni per familiari fiscalmente a carico residenti all’estero, salvo alcune specifiche eccezioni.
Nuova normativa
Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 12 del DPR 917/1986 (TUIR) stabilisce che gli stranieri residenti in Italia, ma non cittadini italiani, dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE), non potranno più usufruire delle detrazioni per familiari fiscalmente a carico che risiedono all’estero. Tuttavia, rimangono escluse dalla stretta le persone provenienti da Islanda, Liechtenstein e Norvegia, paesi membri del SEE.
Questa modifica segna un cambiamento rispetto al passato, quando anche i familiari non conviventi e residenti all’estero potevano essere considerati a carico, purché soddisfacessero i requisiti di reddito (2.840,51 euro, o 4.000 euro per i figli fino a 24 anni) e fossero correttamente documentati. La documentazione necessaria includeva certificati tradotti, asseverati o apostillati e la richiesta di un codice fiscale per il familiare, da utilizzare nelle dichiarazioni fiscali.
Eccezioni
Rimangono invariate le regole per gli stranieri residenti in Italia, che possono continuare a beneficiare delle detrazioni per familiari fiscalmente a carico residenti sul territorio italiano, alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, UE o SEE. Inoltre, i cittadini con doppia cittadinanza, di cui una italiana o comunitaria, possono ancora richiedere lo sconto fiscale.
Un’ulteriore eccezione riguarda i cosiddetti “non residenti Schumacher”, ossia individui che risiedono in paesi della “white list” (Stati con adeguato scambio di informazioni fiscali con l’Italia), producono almeno il 75% del reddito complessivo in Italia e non beneficiano di agevolazioni analoghe nel paese di residenza.
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