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Impianti di produzione e reti di distribuzione di calore- energia

 

Una nuova sezione da collegare ad un impianto di distribuzione di calore-energia già esistente fruisce dell’aliquota al 10%. L’aliquota ridotta si applica per «gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica” (numero 127- quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972). I successivi numeri 127-sexies), e 127-septies), stabiliscono l’applicazione dell’analoga aliquota ridotta, rispettivamente, ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti, e degli edifici di cui al n. 127-quinquies) e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies).

 

L’aliquota ridotta, inoltre, vale anche per i beni utilizzati per la costruzione degli impianti e degli edifici, ad eccezione delle materie prime e semilavorate utilizzate per i lavori, e per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici.

Gli impianti, pertanto, per i quali il legislatore prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta, sono gli impianti di produzione e reti di distribuzione di calore-energia (teleriscaldamento) e gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica.

 

In particolare, con riferimento agli impianti di produzione calore- energia, la Cm 17 aprile 1981, n. 14/E, parte seconda, ha specificato che si considerano impianti di produzione di calore-energia quelli di produzione e distribuzione (cd. teleriscaldamento) di calore, sotto forma di vapore o acqua surriscaldata anche derivato da centrali di produzione termoelettrica, che immesso in apposite reti urbane, viene impiegato da utenze civili, commerciali e industriali. Si tratta, in sostanza, di impianti che producono energia e calore che non viene disperso, ma utilizzato per riscaldare l’acqua o produrre vapore acqueo da inviare alle singole utenze cittadine.

 

Sulla base delle indicazioni fornite nell’interpello, l’istante dovrà realizzare una sezione di impianto interconnessa all’infrastruttura esistente «che verrà collegata alla rete di teleriscaldamento esistente in prossimità dell’impianto …tramite un feeder (in andata e ritorno di proprietà …)».

 

Sulla base della descrizione fornita, l’agenzia ritiene che all’impianto descritto possa applicarsi l’aliquota Iva agevolata del 10%, rientrando nella più ampia categoria di «impianti di produzione e reti di distribuzione calore- energia» indicati nel citato numero 127-quinquies) della Tabella A allegata al decreto Iva. Tale soluzione è in linea con le precisazioni contenute nella Rm 2/E/2000, secondo cui per l’applicazione dell’Iva ridotta l’impianto dev’essere idoneo a produrre calore-energia, requisito sussistente nella fattispecie in esame, e nella Rm 269/E/2007, secondo cui l’aliquota ridotta spetta per i beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione dell’impianto se detti beni sono acquistati da soggetti che rilasciano apposita dichiarazione al cedente che i beni acquistati sono destinati alla costruzione dell’impianto stesso.

 

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