Via libera alla registrazione cumulativa dei documenti di importazione di importo inferiore a 300 euro: come per gli acquisti interni, anche per i beni importati è possibile avvalersi della semplificazione prevista dall’art. 6, comma 6, del dpr n. 695/96, che consente di annotare le fatture d’acquisto di beni e servizi di importo inferiore a 300 euro attraverso un unico documento riepilogativo indicante i numeri attribuiti dal destinatario alle fatture, l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota.
A seguito della completa dematerializzazione delle bollette doganali d’importazione, l’obbligo di registrazione previsto dall’art. 25 del dpr 633/72 ai fini della detrazione dell’Iva deve ora essere assolto annotando il “prospetto di riepilogo ai fini contabili” della dichiarazione d’importazione che l’agenzia delle dogane mette a disposizione contestualmente allo svincolo delle merci.
E’ possibile avvalersi della semplificazione prevista dall’art. 6 del dpr 695/96, concernente la registrazione delle fatture di importo inferiore a 300 euro mediante un unico documento riepilogativo, anche per registrare nel registro Iva acquisti le bollette doganali e i suddetti prospetti di riepilogo ai fini contabili. E’ però necessario che sia possibile collegare il predetto documento ai dati indicati nei prospetti delle singole dichiarazioni doganali, ad esempio riportandovi gli identificativi MRN delle importazioni, oltre all’ammontare della base imponibile e dell’Iva, consentendo l’individuazione immediata e univoca della sottostante operazione doganale, in modo da non ostacolare i controlli. Naturalmente resta fermo l’obbligo di conservare il documento riepilogativo insieme ai singoli prospetti.
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