L’articolo 1, comma 106, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cosiddetta ‘Legge di Bilancio 2023’) proroga i termini previsti dal comma 121 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), riproponendo la normativa agevolativa introdotta dalla Legge n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria 2008), che consente l’estromissione dei beni strumentali dell’imprenditore individuale, con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8%.
Il comma 106 della Legge n. 197/2022, che riapre i termini della disposizione agevolata dei beni posseduti, stabilisce: “Le disposizioni dell’articolo 1, comma 121, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti al 31 ottobre 2022, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. I pagamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al comma 121 del predetto articolo 1 della Legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Per i soggetti che usufruiscono di questa disposizione, gli effetti della disposizione avranno effetto dal 1° gennaio 2023.”
Il comma 121 della Legge n. 208/2015, richiamato dal comma 566 della Legge n. 232/2016, prevede quanto segue:
“L’imprenditore individuale che, al 31 ottobre 2015, possiede beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2016, optare per l’esclusione degli stessi beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2016, versando un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscale riconosciuto. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120.”
In sintesi, entro il 31 maggio 2023, gli imprenditori individuali che possedevano beni immobili strumentali di cui all’art. 43, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, al 31 ottobre 2022, possono optare per l’esclusione degli stessi beni dal patrimonio dell’impresa.
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