Le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell’imposta municipale propria si intendono applicabili anche alle società agricole definite dall’articolo 1, comma 3 del Dlgs 99/2004, alle condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 13 del Dl 201/2013.
Due sono le agevolazioni in materia di Imu:
- l’esenzione da Imu per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola (articolo 1, comma 13 della legge 2018/2015);
- l’esenzione da Imu anche per le aree edificabili, in quanto ai sensi dell’articolo 2, lettera b) del Dlgs 504/1992 queste sono considerate agricole se possedute e coltivate dai coltivatori diretti ed Iap; avendo natura agricola, scatta l’esenzione citata al punto precedente.
L’intento del legislatore appare chiaro nel confermare le agevolazioni Imu alle società agricole; non si potrà ancora imputare alla società agricola di non avere una propria iscrizione di natura previdenziale ed assistenziale perché non può averla e non possiamo immaginare che il legislatore abbia previsto una condizione non realizzabile e cioè che la società paghi i contributi previdenziali per andare in pensione.
Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant
@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano