fbpx
TORNA ALLE NEWS

Imu, per il turismo esenzione estesa alla rata di saldo

 

Il decreto “Agosto” prevede l’esenzione dal pagamento della seconda rata Imu per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari e termali, alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate. La norma riconosce la stessa agevolazione anche per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, spettacoli cinematografici e teatrali, discoteche e sale da ballo. In sede di conversione sono state introdotte alcune norme di interpretazione autentica finalizzate a sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole, estendendo alcune agevolazioni.

 

Esenzioni imu per turismo e spettacolo: L’articolo 78 del decreto “Agosto” prevede l’esenzione dal pagamento della seconda rata Imu per le attività del turismo e dello spettacolo. In particolare, ai sensi del comma 1, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria, per l’anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (Imu) per alcune tipologie di immobili. Si tratta in particolare di:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed&breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate.

 

Pertinenze delle strutture ricettive: La legge di conversione del decreto “Agosto” chiarisce che l’esenzione della seconda rata Imu per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D2) si applica anche alla prima rata esentata per effetto dell’articolo 177, del Dl 34/2020, cd. decreto “Rilancio”. Tale articolo ha previsto l’abolizione della prima rata dell’Imu per l’anno 2020 per i medesimi immobili, ad eccezione di quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo, che non erano compresi in tale agevolazione. Per il ristoro ai Comuni a fronte delle minori delle entrate derivanti dall’abolizione dell’Imu, il medesimo articolo ha istituito uno specifico fondo nello stato di previsione del ministero dell’Interno. L’articolo in commento evidenzia che l’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19. Per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, inoltre, l’Imu non è dovuta per gli anni 2021 e 2022.

 

Agevolazioni imu per imprese agricole: L’articolo 78-bis del decreto “Agosto” reca alcune norme di interpretazione autentica volte a sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole estendendo alcune agevolazioni in materia di Imu. Più in dettaglio, il comma 1, al fine espresso di sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria, introduce una norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 705, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ai sensi dello Statuto del contribuente (articolo 1, comma 2, della L. 27 luglio 2000, n. 212). La norma è volta ad applicare l’equiparazione, a fini fiscali, dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto ai titolari dell’impresa agricola, introdotta dall’articolo 1, comma 705, della legge di Bilancio 2019, anche per periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore della citata L. 145/2018.

L’articolo 1, comma 705, della legge di Bilancio 2019 stabilisce che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.

 

condividi.