IMU su edifici ristrutturati: nuova rendita valida dalla fine dei lavori

Con la ristrutturazione degli edifici o il cambio di destinazione d’uso, è fondamentale aggiornare la rendita catastale per garantire l’equità fiscale e il rispetto delle norme civilistiche. La normativa vigente prevede adempimenti precisi per i titolari di unità immobiliari già censite, regolamentati dall’articolo 20 del Rdl 652/39.

Obbligo di denuncia delle variazioni

I proprietari di immobili sono obbligati a denunciare le modifiche che comportano variazioni nella categoria, classe o consistenza degli immobili entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori o dalla data di utilizzo dell’immobile, se antecedente. La mancata dichiarazione comporta:

  • Una sanzione amministrativa da 1.032 a 8.264 euro per unità immobiliare.
  • La decadenza del termine per l’applicazione delle sanzioni fissata al 31 dicembre del quinto anno successivo all’inadempimento.

Decorrenza

L’efficacia catastale della rendita proposta decorre dalla data di registrazione della dichiarazione Docfa. In caso di rettifica da parte dell’Ufficio, la nuova rendita è retroattiva alla data della dichiarazione. Questo significa che, per l’IMU, la nuova rendita modificata avrà effetti fiscali retroattivi alla fine dei lavori o all’utilizzo dell’immobile, in conformità alla normativa sulla “nuova” IMU (legge 160/19, comma 745).

Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, il termine di 12 mesi per la rettifica della rendita catastale, previsto dal Dm 701/94, non è perentorio. Pertanto, l’Ufficio può effettuare rettifiche anche oltre questo limite temporale, purché siano giustificate e legittime.

Accertamento IMU

L’accertamento dell’IMU da parte dei Comuni è autonomo rispetto a quello catastale, ma i due enti cooperano strettamente. I Comuni, tramite segnalazioni all’Agenzia delle Entrate, possono evidenziare incoerenze nelle dichiarazioni Docfa. Nei casi di inadempienza, la legge consente ai Comuni di intimare la regolarizzazione delle dichiarazioni e, in caso di ulteriore mancato adempimento, di far subentrare l’Agenzia delle Entrate per effettuare le modifiche, con spese a carico del proprietario.

Controlli aggiuntivi per il 2024

La legge 213/23 ha rafforzato i controlli per le variazioni catastali connesse agli interventi edilizi agevolati, come il Superbonus (articolo 119 del Dl 34/2020). L’Agenzia delle Entrate, attraverso liste selettive, verifica l’avvenuta dichiarazione di variazione catastale. In caso di omissioni, può inviare comunicazioni al contribuente per promuovere l’adempimento spontaneo.

 

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