Il nuovo adempimento consiste nel comunicare all’INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai soli fini statistici, gli infortuni con assenza di almeno un giorno (escluso quello dell’evento):
“comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni”
Nulla cambia in merito alla denuncia ai fini assicurativi del’infortunio prevista dall’articolo 53 del testo unico sull’Inail, ovvero gli eventi da 4 giorni, escluso quello dell’evento.
Come anche ricordato dall’INAIL, l’articolo 55 lettera h) dello stesso TU sulla sicurezza, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro per la violazione con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno; con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, invece, il suindicato articolo 55 prevede, altresì, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.