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Inail, tornano i limiti al regresso sul responsabile

Nel nostro sistema, l’Inail eroga al lavoratore infortunato una serie di indennizzi legati agli aspetti della lesione subita per effetto dell’infortunio coperto dalla legislazione laburistica (principalmente l’ente eroga indennità per il danno alla salute o danno biologico e per il danno patrimoniale da perdita reddituale del lavoratore).

In seguito all’erogazione dell’indennizzo, l’Inail ha diritto di agire poi per il recupero delle somme pagate verso il responsabile del fatto, se identificato e ritenuto tale secondo le nostre leggi. 

Vi sono due grandi settori di intervento in cui si esercita questa azione di surrogazione dell’ente nazionale:

  • l’azione promossa contro lo stesso datore di lavoro (che abbia violato la normativa antinfortunistica);
  • l’azione contro il terzo che abbia diversamente cagionato il danno, come avviene quando un incidente stradale vede coinvolto il prestatore nello svolgimento delle proprie mansioni, o durante il tragitto per recarsi al luogo di lavoro (infortunio in itinere). 

La somma che l’Inail versa al lavoratore a titolo di danno biologico viene recuperata con l’azione surrogatoria verso il responsabile, stante la sovrapponibilità del titolo compensato dall’ente; se non fosse così l’infortunato beneficerebbe di un doppio risarcimento per partite di danno identiche.

Diversa cosa avviene se l’Inail indennizza una somma per un titolo diverso da quello che il responsabile è tenuto a versare alla vittima, come avviene quando un danno patrimoniale da flessione reddituale è coperto dall’Inail anche in via presunta ma in assenza di un danno effettivamente patito dall’infortunato. In questo caso, l’Inail non può pretendere dall’autore del fatto queste somme perché relative a un titolo diverso da quelli sorti in conseguenza dell’incidente. 

L’abrogazione integrale dell’articolo 1, comma 1126, lettere a), b), c), d), e) e f), della legge 145/2018 riporta la disciplina alla situazione antecedente al 1° gennaio 2019 e, quindi, all’intangibilità da parte dell’ente delle somme spettanti alle vittime di infortuni sul lavoro che abbiano diverso titolo e sostanza e che rimangono senza alcun dubbio nella titolarità del solo danneggiato. 

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