Turismo, incassi in contanti da comunicare entro il 10 aprile: limite di 5mila euro valido già dal 2025

Con un aggiornamento pubblicato sul proprio sito istituzionale il 30 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento di particolare rilievo operativo in materia di incassi in contanti nel settore turistico, riconoscendo l’applicazione retroattiva dell’innalzamento del limite minimo da 1.000 a 5.000 euro anche agli incassi effettuati nel corso del 2025.
La precisazione interviene in vista della scadenza del 10 aprile 2026, termine entro il quale i soggetti interessati sono tenuti a trasmettere la comunicazione annuale relativa ai pagamenti in contanti ricevuti da persone fisiche straniere. In precedenza, nonostante l’aumento del limite fosse stato introdotto dalla legge di Bilancio per il 2026, non risultava chiaro se tale modifica potesse operare anche con riferimento alle operazioni effettuate nell’anno precedente.
Il nuovo limite di 5mila euro e la sua applicazione retroattiva
La legge di Bilancio per il 2026 ha innalzato da 1.000 a 5.000 euro la soglia minima oltre la quale scatta l’obbligo di comunicazione degli incassi in contanti effettuati nei confronti di soggetti stranieri. La decorrenza formale della modifica è fissata al 1° gennaio 2026, ma l’Agenzia delle Entrate ha ora chiarito che il nuovo limite si applica anche alle operazioni effettuate nel 2025.
Il chiarimento assume rilievo pratico immediato, poiché consente agli operatori di escludere dalla comunicazione le operazioni di importo unitario inferiore a 5.000 euro, anche se incassate nel corso dell’anno precedente. In tal modo viene ridimensionato sensibilmente il perimetro dell’adempimento, con un alleggerimento degli oneri informativi a carico degli operatori del settore.
I soggetti obbligati alla comunicazione
L’obbligo di comunicazione riguarda i soggetti indicati dagli articoli 22 e 74‑ter del DPR 633/1972, ossia, in particolare, i commercianti al dettaglio, gli albergatori, i ristoratori, nonché le agenzie di viaggio e turismo. La disciplina si applica agli incassi in contanti ricevuti da persone fisiche con cittadinanza diversa da quella italiana e, al contempo, con residenza fuori dal territorio dello Stato.
È irrilevante che il soggetto straniero si trovi in Italia per motivi turistici, poiché ciò che rileva è esclusivamente la combinazione dei requisiti di cittadinanza estera e residenza all’estero. La comunicazione riguarda gli acquisti di beni di qualsiasi tipo e le prestazioni di servizi esclusivamente collegate al turismo, quali, a titolo esemplificativo, i servizi alberghieri, di ristorazione e di trasporto.
La soglia rilevante: tra 5.000 e 15.000 euro
Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, devono essere oggetto di comunicazione esclusivamente i pagamenti in contanti di importo unitario pari o superiore a 5.000 euro e fino a 15.000 euro, come previsto dall’articolo 3 del decreto‑legge 2 marzo 2012, n. 16.
Oltre la soglia dei 15.000 euro non opera alcuna deroga alle regole sulla tracciabilità dei pagamenti. Di conseguenza, anche nei confronti di soggetti stranieri, i pagamenti devono avvenire esclusivamente con strumenti tracciabili. Al di sotto dei 5.000 euro, invece, il pagamento in contanti è ammesso per tutti, in conformità all’articolo 49, commi 1 e 3‑bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ferma restando l’applicazione di discipline speciali per specifiche fattispecie, come i pagamenti di stipendi, le associazioni sportive dilettantistiche in regime ex legge 398/1991 e le spese rilevanti ai fini delle detrazioni fiscali.
Le scadenze operative di aprile 2026
La comunicazione annuale deve essere trasmessa entro il 10 aprile 2026 per i soggetti con liquidazione Iva mensile. Per i contribuenti con liquidazione trimestrale, il termine è invece fissato al 20 aprile 2026. L’adempimento riguarda gli incassi in contanti ricevuti nel corso del 2025 che superano la nuova soglia minima di 5.000 euro.
L’aggiornamento del sito dell’Agenzia delle Entrate ha eliminato una fonte di incertezza che, fino a pochi giorni prima della scadenza, rischiava di indurre gli operatori a comunicare anche operazioni di importo compreso tra 1.000 e 4.999 euro, ormai escluse dall’obbligo informativo.
La coerenza sistematica della retroattività
La scelta dell’Agenzia delle Entrate di ammettere l’applicazione retroattiva dell’innalzamento del limite appare coerente con l’evoluzione della disciplina generale sui pagamenti in contanti. Dal 1° gennaio 2023, infatti, il limite ordinario per i pagamenti in contanti è stato fissato a 4.999,99 euro. Nei periodi precedenti, il tetto massimo era stato pari a 1.999,99 euro dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 e a 2.999,99 euro dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020.
In dottrina, già in passato, era stato osservato come l’obbligo di comunicazione degli incassi da stranieri per importi superiori a 1.000 euro risultasse poco coerente rispetto alla disciplina generale dei pagamenti in contanti applicabile ai soggetti residenti. L’allineamento del limite minimo a 5.000 euro consente ora di superare tale disomogeneità, rendendo il sistema più razionale e proporzionato.
Implicazioni pratiche per operatori e studi professionali
Per gli operatori del turismo e per gli studi che li assistono, il chiarimento impone una revisione delle procedure di raccolta e trasmissione dei dati relativi agli incassi in contanti. In particolare, sarà necessario verificare che le comunicazioni in scadenza ad aprile includano esclusivamente le operazioni che superano la nuova soglia minima, evitando comunicazioni eccedenti o non dovute.
La corretta applicazione del limite di 5.000 euro riduce il rischio di errori formali e di sanzioni connesse a comunicazioni incomplete o inesatte, contribuendo a una gestione più efficiente degli adempimenti fiscali nel settore turistico.

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Tiziano Beneggi

Aprile 7, 2026

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