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Incentivi occupazionali per l’inserimento delle donne 2021-2022

 

L’Inps fornisce le prime indicazioni operative per i datori di lavoro che possono accedere al beneficio, previsto dalla legge di bilancio 2021, che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, riconosce, in via sperimentale, l’esonero contributivo nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

 

La riduzione spettante è pari al 100% del costo contributivo datoriale ai fini INPS nel limite massimo di € 6.000,00 annui per il biennio 2021-2022.

 

La durata dell’esonero varia in funzione del tipo di rapporto di lavoro avviato ed in particolare:

  • in caso di assunzione a tempo indeterminato l’esonero spetta per 18 mesi;
  • in caso di assunzione a tempo determinato il beneficio spetta fino a 12 mesi;
  • se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi 18 mesi; in tal caso la trasformazione deve intervenire entro la scadenza prevista del beneficio (12 mesi);
  • l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

 

La misura agevolativa trova applicazione anche in caso di part-time, nel rapporto di lavoro a scopo di somministrazione ed anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 142/2001. Restano esclusi dal perimetro delle tipologie di lavoro incentivabili i rapporti di lavoro domestico e intermittente.

 

Ai fini del calcolo del beneficio spettante occorre considerare che le contribuzioni previdenziali indicate di seguito restano escluse:

  • il contributo dovuto al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del Codice civile”;
  • il contributo ai Fondi di cui agli articoli 26 – 29 del decreto legislativo n. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige;
  • il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale previsto dal decreto interministeriale n. 95269/2016;
  • il contributo previsto dall’articolo 25 della legge n. 845/78 pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

 

La riduzione contributiva “Fornero potenziata” per la figura femminile è applicabile ai rapporti di lavoro attivati con:

  • donne con almeno 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, impiegate con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

 

Occorre la beneficiaria abbia presentato la Dichiarazione che attesti l’Immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID) ed abbia provveduto alla sottoscrizione del Patto di Servizio.

 

L’utilizzo dell’esonero è condizionato al rispetto dei principi generali in tema d’incentivi nei rapporti di lavoro previsti dall’articolo 31 del D.lgs. n. 150/2015. Per la legittima fruizione della misura occorre che la singola assunzione agevolata realizzi un incremento occupazionale netto, il calcolo tuttavia, diversamente dal passato dovrà essere effettuato a livello di gruppo in ottemperanza a quanto disposto dal comma 17, articolo 1 della legge n. 178/2020.

 

L’incentivo spetta solo se l’assunzione o la trasformazione realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. L’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:

  • dimissioni volontarie del lavoratore;
  • invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
  • pensionamento per raggiunti limiti di età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo

 

Inoltre, occorre anche il rispetto della disciplina europea in tema di aiuti di stato (Temporary Framework) per effetto del quale il limite massimo di aiuti che un’impresa unica può ricevere viene innalzato ad 1.800.000,00 fino a dicembre 2021. Tra gli altri requisiti occorre il possesso del DURC ed il rispetto delle norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro di cui la Legge n. 81/2008.

 

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