L’Inps fornisce le prime indicazioni operative per i datori di lavoro che possono accedere al beneficio, previsto dalla legge di bilancio 2021, che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, riconosce, in via sperimentale, l’esonero contributivo nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
La riduzione spettante è pari al 100% del costo contributivo datoriale ai fini INPS nel limite massimo di € 6.000,00 annui per il biennio 2021-2022.
La durata dell’esonero varia in funzione del tipo di rapporto di lavoro avviato ed in particolare:
La misura agevolativa trova applicazione anche in caso di part-time, nel rapporto di lavoro a scopo di somministrazione ed anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 142/2001. Restano esclusi dal perimetro delle tipologie di lavoro incentivabili i rapporti di lavoro domestico e intermittente.
Ai fini del calcolo del beneficio spettante occorre considerare che le contribuzioni previdenziali indicate di seguito restano escluse:
La riduzione contributiva “Fornero potenziata” per la figura femminile è applicabile ai rapporti di lavoro attivati con:
Occorre la beneficiaria abbia presentato la Dichiarazione che attesti l’Immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID) ed abbia provveduto alla sottoscrizione del Patto di Servizio.
L’utilizzo dell’esonero è condizionato al rispetto dei principi generali in tema d’incentivi nei rapporti di lavoro previsti dall’articolo 31 del D.lgs. n. 150/2015. Per la legittima fruizione della misura occorre che la singola assunzione agevolata realizzi un incremento occupazionale netto, il calcolo tuttavia, diversamente dal passato dovrà essere effettuato a livello di gruppo in ottemperanza a quanto disposto dal comma 17, articolo 1 della legge n. 178/2020.
L’incentivo spetta solo se l’assunzione o la trasformazione realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. L’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:
Inoltre, occorre anche il rispetto della disciplina europea in tema di aiuti di stato (Temporary Framework) per effetto del quale il limite massimo di aiuti che un’impresa unica può ricevere viene innalzato ad 1.800.000,00 fino a dicembre 2021. Tra gli altri requisiti occorre il possesso del DURC ed il rispetto delle norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro di cui la Legge n. 81/2008.
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