Con la legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), il legislatore ha esteso l’incentivo al posticipo della pensione anche ai lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata ordinaria, oltre a quelli che rientrano nella cosiddetta “Quota 103”. Una misura che rappresenta non solo un vantaggio economico immediato in busta paga, ma anche una leva di gestione strategica per le imprese attente alla valorizzazione delle risorse umane.
Per effetto di questa estensione, i lavoratori che, pur avendo diritto alla pensione anticipata, decidono di restare in servizio, possono rinunciare alla quota di contributi IVS a proprio carico, ottenendo in cambio un importo netto superiore, esente da imposizione fiscale. Questa scelta, una volta esercitata, ha effetti su tutti i rapporti di lavoro dipendente in essere e futuri e può essere revocata una sola volta.
Due esempi concreti
Caso 1 – lavoratore prossimo alla Quota 103:
Un dipendente di 63 anni con 41 anni di contributi, maturati a inizio 2025, valuta se andare in pensione con la Quota 103. Decide invece di rimanere al lavoro, esercita la rinuncia alla quota contributiva IVS (circa 9,19%) e ottiene una retribuzione netta più alta, pari a circa 282 euro al mese in più. Tale importo non concorre a formare reddito imponibile ai fini fiscali.
Caso 2 – dipendente con anzianità ordinaria:
Una lavoratrice di 61 anni ha raggiunto i 41 anni e 10 mesi di contributi. In base alle nuove regole, può scegliere di rinviare il pensionamento e beneficiare dell’incentivo, pur non rientrando nella Quota 103. Presenta la domanda all’INPS, il datore sospende la trattenuta e il netto in busta paga aumenta. L’incentivo viene riconosciuto per tutti i mesi di prosecuzione lavorativa fino al raggiungimento dell’età pensionabile.
Considerazioni tecniche
L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei contributi IVS a carico del lavoratore, che viene interamente corrisposto in busta paga. La quota esente non produce effetti sul montante contributivo (che resta alimentato solo dai versamenti a carico del datore), ma incide positivamente sul netto mensile. Si applica nei confronti dei lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per:
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pensione anticipata flessibile (Quota 103);
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pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 e 10 mesi per le donne).
L’opzione può essere esercitata una sola volta nella vita lavorativa e perde efficacia al raggiungimento dell’età pensionabile o in caso di pensione diretta.
Vantaggi e limiti
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Vantaggio netto immediato: l’esonero comporta un incremento mensile anche superiore ai 280 euro netti.
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Incentivo esente da IRPEF: fiscalmente neutro, incrementa il potere d’acquisto senza carico impositivo.
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Nessun effetto sulla pensione retributiva: la retribuzione pensionabile resta invariata per il calcolo delle quote pre-1996.
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Effetto limitato sul montante contributivo: per i nuovi iscritti, la riduzione del montante potrebbe incidere sulla pensione futura.
Per il datore di lavoro, la gestione dell’incentivo è neutrale: viene semplicemente esclusa la trattenuta IVS in busta paga e, in caso di contributi già versati, è previsto un recupero a conguaglio.