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Indennità onnicomprensiva covid 19: richieste di riesame delle domande respinte

 

L’articolo 9 del decreto­ legge 14 agosto 2020, n. 104, prevede la concessione di un’indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore delle seguenti categorie:

  • lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabili­ menti termali;
  • lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e de­ gli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori di­ versi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

 

Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid­19: tutti i servizi”, servizio “Indennità 600/1.000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.

 

In caso di reiezione della domanda, l’utente può chiedere il riesame dell’esito di reiezione ed inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1000 euro” grazie ad un’apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame. Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è l’apposita casella di posta istituzionale dedicata istituita per ogni sede. Per tutte le “reiezione forti” il richiedente, avverso tali provvedimenti di reiezione, può proporre azione giudiziaria. Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla data di notifica della reiezione se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.

 

Con particolare riferimento ai lavoratori dello spettacolo si segnala che la titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, deve essere verificata al 19 maggio 2020 e che il rapporto di lavoro oggetto di verifica deve essere esclusivamente quello a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto.

 

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