Industria 4.0, informazioni da comunicare online al Mise

 

I dati e le altre informazioni riguardanti il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese – introdotto dalla legge di Bilancio 2020 – e quello per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 – previsto dalla legge di Bilancio 2021 – vanno comunicati al Mise, rispettivamente, entro il 31 dicembre e il 30 novembre 2021 (data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti).

 

Il modello di comunicazione con le informazioni riferite agli investimenti che ricadono nell’ambito delle ultime due leggi di Bilancio dev’essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, e va trasmesso in formato elettronico tramite Pec all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it secondo lo schema allegato al decreto del 6 ottobre scorso. Attraverso tale modello devono essere in particolare comunicati:

  • nel frontespizio, i dati anagrafici ed economici dell’impresa che si avvale del credito d’imposta, inclusa l’appartenenza a un gruppo;
  • nelle due sezioni apposite, rispettivamente, le informazioni sugli investimenti in beni materiali di cui all’allegato A alla legge n. 232 del 2016 – Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» e gli investimenti in beni immateriali di cui all’allegato B alla legge n. 232 del 2016 – Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0».

 

Per ciascuna delle voci, il soggetto beneficiario deve indicare la tipologia di investimenti effettuata, distinguendo tra le singole voci riportate negli allegati “A” e “B” del modello, e il relativo costo agevolabile. In entrambi i casi l’impresa è tenuta anche a comunicare l’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche, specificandone la natura attraverso la compilazione della sezione dedicata del modello.

 

Tenuto conto delle due differenti scadenze per l’invio (31 dicembre e 30 novembre 2021), la suddivisione degli investimenti va coordinata con i chiarimenti forniti dalla circolare 9/E/2021 delle Entrate relativamente alla corretta gestione delle ipotesi di sovrapposizione delle discipline agevolative. L’Agenzia ha infatti precisato che il coordinamento sul piano temporale delle due misure va fatto distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 sia stato effettuato l’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% (cosiddetta “prenotazione”), dal caso invece degli investimenti per i quali a quella data non risultino verificate tali condizioni. Nel primo caso, infatti, gli investimenti, sempre se completati entro il 30 giugno 2021, rientrano nella disciplina della legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019). Nel secondo caso, invece, l’investimento va riepilogato tra quelli della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020).

 

Il mancato invio del modello non determina effetti, in sede di controllo del Fisco circa la corretta applicazione della disciplina. L’invio del modello di comunicazione, infatti, non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta; e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Mise al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

 

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