Le imprese che intendono fruire del credito di imposta per i beni Industria 4.0 devono acquisire una perizia resa da un ingegnere, un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione.
La perizia deve attestare che il bene ha i requisiti richiesti dalla legge e che è stato interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
A differenza di quanto avveniva in passato, la norma richiede una perizia tecnica semplice, che quindi non necessita di giuramento da parte del soggetto che la redige.
La perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante della società quando il costo unitario dei singoli beni considerati non supera i 300mila euro (limite ridotto rispetto a quello precedente di 500mila euro). La dichiarazione del legale rappresentante o l’eventuale perizia debbano essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso.
I principali contenuti della perizia sono così sintetizzabili:
- descrizione del bene e della sua inclusione negli elenchi;
- descrizione delle caratteristiche del bene;
- verifica dei requisiti di interconnessione;
- descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione;
- rappresentazione dei flussi che definiscono l’integrazione del bene nel sistema produttivo.
La perizia deve inoltre fare riferimento ad un’analisi tecnica, di natura confidenziale vista la delicatezza dei temi trattati; questa analisi a corredo della perizia stessa dovrà essere custodita nella sede dell’impresa e dovrà essere prodotta solo su richiesta dei verificatori fiscali o su mandato dell’autorità giudiziaria.
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