Investimenti in Start-up e Pmi innovative: regole attuative degli incentivi fiscali in regime de minimis

 

L’agevolazione (prevista dall’articolo 38, commi 7 e 8, Dl 34/2020) consiste in una detrazione d’imposta del 50% sul reddito delle persone fisiche che investono nel capitale sociale di start-up (iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento) o PMI innovative. Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in start-up innovative e PMI innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative.

 

L’investimento massimo in una o più start-up innovative, per il quale l’investitore può fruire della detrazione, non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100.000 euro (detrazione massima, quindi, pari a 50.000 euro). Questa detrazione è alternativa a quella prevista dal Dm 7 maggio 2019 relativo alle modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative e non è cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria.

 

L’investimento massimo in una o più PMI innovative, rispetto al quale il soggetto investitore può accedere all’agevolazione fiscale non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 300.000 euro (detrazione massima, quindi, pari a 150.000 euro). In caso di investimento di ammontare superiore a 300.000 euro, sulla parte eccedente tale limite il soggetto investitore, in ciascun periodo d’imposta, può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30% di detta eccedenza nei limiti concessi per investimenti agevolati ai sensi del citato Regolamento Ue 1407/2013 sugli aiuti de minimis fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo de minimis a una medesima start-up innovativa o PMI innovativa non superiore a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. La detrazione spetta prioritariamente a quella prevista dal Dm 7 maggio 2019 di cui sopra. Sulla parte di investimento che eccede il limite ivi previsto, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui all’articolo 29, Dl 179/2012 nei limiti del regolamento de minimis. Qualora le detrazioni in commento siano di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare.

 

L’agevolazione fiscale si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative, nonché
agli investimenti in quote degli OICR che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative.

 

Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l’importo per il quale spettano le citate detrazioni è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

 

Prima dell’effettuazione dell’investimento da parte del soggetto investitore, l’impresa beneficiaria presenta apposita istanza telematica (resa nella forma di dichiarazione sostitutiva). L’agevolazione fiscale è indicata dal soggetto investitore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l’investimento nell’impresa beneficiaria. La detrazione spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria da rilasciare entro 30 giorni dal conferimento, che attesti l’importo dell’investimento, il codice COR rilasciato dal Registro nazionale degli aiuti e l’importo della detrazione fruibile.

Le disposizioni del presente decreto si applicano in relazione agli investimenti effettuati successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

 

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