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Investimenti R&S, certificazioni per evitare le contestazioni

 

L’articolo 23, comma 2, del Dl 73/2022 introduce una certificazione che consente agli investitori di mettersi al riparo da contestazioni. La certificazione riguarda gli investimenti effettuati o da effettuare e sarà affidata a soggetti pubblici e privati, inclusi in un apposito albo, che dovranno garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, nonché utilizzare nel processo valutativo le apposite linee guida predisposte dal ministero dello Sviluppo economico.

 

Il comma 2, per favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa dei crediti d’imposta previsti dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 160/2019, stabilisce che le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti «effettuati o da effettuare» ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività ammissibili al beneficio relative a:

  • ricerca e sviluppo (comma 200);
  • innovazione tecnologica (comma 201);
  • design e innovazione estetica (comma 202);
  • innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica (comma 203).

 

La norma dispone che la certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

 

Il comma 3 prevede che con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia, da adottare entro il 22 luglio, (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Dl 73/2022), sono individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità. Con tale decreto dovranno anche essere stabilite:

  1. le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori;
  2. le modalità e condizioni della richiesta della certificazione;
  3. i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.

Sarà inoltre istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal ministero dello Sviluppo economico.

 

È importante notare che, ferme restando le attività di controllo previste dal comma 207 dell’articolo 1 legge 160/2019, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, essa venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto appena detto, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.

 

Nel rilasciare la certificazione i soggetti abilitati si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del ministero dello Sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate. A tal fine, potrebbe essere opportuno utilizzare e valorizzare le modalità operative già contenute nel Dm 26 maggio 2020 e nei numerosi interpelli succedutisi nel tempo. Inoltre, un valido contributo, anche tramite una consultazione pubblica, potrebbe essere fornito dagli operatori, pubblici e privati, che si sono occupati dell’agevolazione. La norma prevede infine opportunamente il reclutamento di personale specializzato da parte del Mise al fine di svolgere le attività conseguenti al nuovo istituto della certificazione.

 

Sanatoria R&S: Le imprese che intendono avvalersi della sanatoria per i crediti di imposta ricerca e sviluppo prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del Dl146/2021 hanno a disposizione il set completo della documentazione necessaria. La regolarizzazione, che l’Agenza sta stimolando attraverso lettere di compliance inviate ai contribuenti potenzialmente interessati, si effettua riversando il credito maturato tra il 2014 e il 2019 ed utilizzato indebitamente in compensazione entro il 21 ottobre 2021. Per aderire alla sanatoria, occorre innanzitutto predisporre il modello di istanza approvato con provvedimento del 1° giugno 2022, da trasmettere entro il prossimo 30 settembre. Le specifiche tecniche sono state emanate con il provvedimento del 4 luglio 2022.

 

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