La legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025, comma 427) reintroduce l’iperammortamento, modificando i criteri e la lista dei beni agevolabili. Il beneficio si applica agli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e consiste in una deduzione maggiorata del costo ai fini delle imposte sui redditi.
La nuova misura prevede:
- una maggiorazione del 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- del 100% per la parte compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- del 50% per la parte compresa tra 10 e 20 milioni di euro.
I beni devono essere installati in strutture produttive ubicate in Italia e prodotti all’interno dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Sono agevolabili anche i beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi impianti per lo stoccaggio, se conformi al Dlgs 199/2021 e al Dl 181/2023.
La deduzione del costo maggiorato avviene in dichiarazione dei redditi, secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988, ridotti alla metà nel primo anno. Per i beni in leasing, la deduzione è distribuita sulla durata del contratto, con un minimo pari alla metà del periodo ordinario di ammortamento.
In caso di esercizio in perdita, il maggior costo deducibile aumenta la perdita fiscale riportabile negli esercizi successivi. Gli oneri accessori rilevanti sono determinati secondo l’art. 110, comma 1, lettera b) del TUIR e i principi OIC 16.
Gli scaglioni di costo sono annuali e dovrebbero rigenerarsi ogni anno, come per il credito 4.0 (circolare 14/E/2022): un’impresa che investe 2,5 milioni nel 2026 e altri 2,5 nel 2027 può teoricamente applicare il 180% su entrambi gli importi.
Ai fini della data di effettuazione dell’investimento si applicano le regole dell’articolo 109 del TUIR: fa fede la data di consegna o spedizione del bene, quella di ultimazione lavori per appalti o, se successiva, la data di passaggio di proprietà.
Per evitare la decadenza del beneficio in caso di cessione o delocalizzazione dei beni, è previsto un reinvestimento sostitutivo nello stesso esercizio in un bene con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. La deduzione prosegue entro i limiti del nuovo costo sostenuto.
È previsto l’obbligo di comunicazione al MIMIT, con modalità operative definite da successivi decreti attuativi. Il beneficio non è cumulabile con i crediti d’imposta 4.0 per investimenti effettuati nel primo semestre 2026.