L’Agenzia delle Entrate conferma l’applicabilità dello stralcio Irap anche agli enti non commerciali, sia nel caso in cui svolgano, oltre all’attività istituzionale, un’attività commerciale (non prevalente) sia nel caso in cui non svolgano alcun tipo di attività commerciale. Si tratta di un chiarimento fondamentale per i tanti enti che non svolgono attività d’impresa e che, come avvenuto in altre occasioni nei decreti emergenziali, sono chiamati a confrontarsi con criteri e parametri tarati sui soggetti profit.
A seconda del tipo di attività svolta, cambieranno però le condizioni da verificare ai fini dell’accesso al beneficio. Nell’ipotesi di svolgimento di attività commerciale non prevalente (per la quale l’Irap sarà calcolata con il metodo “commerciale”, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del Dlgs 446/97), l’ente potrà fruire dello sconto Irap solo nel caso in cui sia rispettata, in relazione all’attività commerciale, la soglia di 250 milioni di euro di ricavi nel periodo d’imposta precedente. Andranno dunque verificate le medesime condizioni previste per i soggetti che esercitano attività d’impresa.
L’esonero troverà applicazione anche per l’Irap relativa all’attività non commerciale calcolata con il metodo “retributivo” (ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Dlgs 446/97). In questo caso, per l’attività istituzionale non commerciale, non troverà applicazione il tetto massimo relativo ai ricavi (o compensi) conseguiti, posto che la verifica di tale parametro presuppone l’esercizio di un’attività d’impresa (o di arti o professioni). Esclusi dall’esonero, invece, gli enti non commerciali pubblici richiamati all’articolo 10-bis del Dlgs 446/97.