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ISCRO, in arrivo l’indennità una tantum per i professionisti iscritti alla Gestione separata

 

L’ indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è una nuova misura introdotta dalla legge di bilancio 2021 a favore dei professionisti con partita Iva iscritti alla Gestione separata Inps

 

La Legge di Bilancio per il 2021 introduce un nuovo aiuto economico destinato ai titolari di partita Iva iscritti alla Gestione separata e denominato “ISCRO”, ossia Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, che dovrebbe sostenere i professionisti economicamente più fragili, come fosse una sorta di cassa integrazione a sostegno di quanto perduto per un calo dell’attività con conseguente diminuzione del fatturato a causa dell’avvento del COVID-19.

 

Tale beneficio, che nasce in via sperimentale a valere per gli anni 2021, 2022 e 2023, è erogato per sei mesi una sola volta nel triennio. Destinatari della novella indennità sono i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, titolari di partita IVA per l’esercizio  abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1 del TUIR che siano  in attività da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda;  tra i destinatari anche  coloro che  esercitano l’attività in  forma associata come previsto alla lettera c), comma 1 dello stesso art. 53.

 

I soggetti destinatari, oltre ad essere in regola con i versamenti della contribuzione previdenziale obbligatoria, devono essere in possesso di specifici requisiti.

Requisiti soggettivi da mantenere per tutto il periodo di percezione dell’indennità

  1. a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto;
  2. b) non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  3. c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al dl. 4/2019, conv. dalla L. 26/2019.

Requisiti reddituali

  1. aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
  2. avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;

Gli interessati, inoltre, alla data di presentazione della domanda, devono essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Entità del beneficio economico triennale

L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito dichiarato e spetta per sei mesi a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda; l’importo mensile non potrà mai superare il limite di 800 euro ed essere inferiore a 250 euro; tali limiti sono da rivalutare annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT. Nessuna previsione di adozione di successivi provvedimenti di concessione dell’indennità sono previsti oltre il limite di spesa di 70,4 milioni per l’anno 2021, 35,1 milioni di euro per l’anno 2022, 19,3 milioni di euro per l’anno 2023 e 3,9 milioni di euro per l’anno 2024. Tali limiti di spesa saranno monitorati dall’INPS che ne comunicherà i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Casi particolari

La cessazione dell’attività con partita IVA determina l’immediata cessazione dell’erogazione dell’indennità e l’eventuale recupero delle mensilità concesse post cessazione. L’ISCRO percepita, al pari delle altre indennità concesse in tempo di pandemia, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e non gode di alcun copertura di contribuzione figurativa.

 

Obbligo di formazione

I soggetti destinatari dell’indennità dovranno partecipare a percorsi di aggiornamento professionale monitorati dall’ ANPAL la cui definizione, in merito ai criteri e alle modalità di formazione, è demandata a  un decreto interministeriale  lavoro-finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro il 2 marzo 2021, ossia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2021.

Termini e modalità di presentazione della domanda

L’indennità può essere percepita una sola volta nel triennio previa domanda da inoltrare all’INPS, entro il 31 ottobre dell’anno in cui si intende farne richiesta, corredata da una autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse. Sarà poi l’INPS a verificare la veridicità dei dati trasmessi attraverso uno scambio di dati con l’Agenzia delle Entrate che a sua volta comunicherà all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali in suo possesso.

Contribuzione alla Gestione Separata Inps

Per far fronte agli oneri connessi con la nuova indennità è stabilito un aumento dell’aliquota aggiuntiva dovuta dai professionisti alla Gestione Separata, oggi pari allo 0,72%, di 0,26 punti percentuali nel 2021 e 0,51 punti percentuale nel 2022 e 2023 da applicare in sede di dichiarazione dei redditi sui proventi di lavoro autonomo prodotti.

 

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