Nella nota n 963 del 5.11.2020 l’Ispettorato riepiloga alcune delle nuove norme introdotte dal decreto Agosto e decreto Ristori 137 2020 sulle quali le verifiche ispettive dovranno porre particolare attenzione.
Contratto di somministrazione: fino al 31 dicembre 2021, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione, l’azienda utilizzatrice ha la possibilità di impiegarli per periodi a tempo determinato anche superiori a 24 mesi anche non continuativi, senza che ciò comporti la costituzione idi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore. Viene sottolineato l’obbligo per l’agenzia di somministrazione di comunicare all’utilizzatore la suddetta tipologia di assunzione.
Disposizioni in materia di licenziamenti e cassa integrazione: la legge di conversione del DL n. 104/2020 (ossia la Legge n. 126/2020) ha abrogato la norma che prevedeva la possibilità di revocare i licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo per il datore di lavoro che li avesse intimati nel 2020 nonostante il blocco istituito dal decreto 18.2020. Tale revoca non comporta l’applicazione di sanzioni, purché il datore di lavoro richieda previsti ugualmente dal decreto Cura Italia. In secondo luogo, viene ricordato anche che il divieto di licenziamento è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal DL Ristori. Come già previsto nell’articolo 14, comma 3, D.L. n. 104/2020, si confermano le esclusioni dal divieto. L’Ispettorato non fornisce interpretazione sul fatto che il divieto di licenziamento del Decreto Ristori sia ancora collegato all’integrale fruizione degli ammortizzatori sociali o dell’esonero contributivo, non esplicitato chiaramente dalla norma come invece succedeva con il Decreto Agosto. Sulla nuova fruizione della cassa integrazione prevista dal Decreto Ristori:
- per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- per una durata massima di 6 settimane dal 16 novembre;
- fino al 31 gennaio 2021
- viene ricordato che è ancora in vigore in alternativa l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali:
- entro il 31 gennaio 2021
- nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020
Da sottolineare che è possibile la rinuncia della parte di esonero richiesto e non goduto presentando contestualmente domanda di integrazione salariale. Sulla sospensione dei versamenti contributivi prevista dal decreto Ristori per la competenza del mese di novembre 2020 l’ispettorato non evidenzia nulla in particolare.
Lavoro agile: In tema di lavoro agile o smart working, l’INL ricorda che gli articoli 21 bis, modificato dall’articolo 22 del DL n. 137/2020, e 21 ter del DL. n. 104/2020 hanno disciplinato, rispettivamente:
- il “lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici”;
- il “lavoro agile per genitori con figli con disabilità ”
Secondo l’ INL, le agevolazioni si applicano :
- se il figlio è minore di anni 16 in caso di quarantena dello stesso e
- nel caso di figlio minore di 14 anni laddove sia stata disposta la didattica a distanza.
Qualora non sia possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, uno dei due genitori alternativamente all’altro ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Infine, il nuovo articolo 21-ter del DL n. 104/2020 prevede che i genitori con figli in condizioni di disabilità grave, in mancanza di altro genitore privo di occupazione, hanno diritto di svolgere la prestazione in modalità agile anche in assenza di accordo individuale e fermo il rispetto degli obblighi informativi.
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