Iva al 5% per mascherine e dispositivi medici: l’agevolazione resta anche dopo la pandemia

La pandemia ha rivoluzionato molte prassi aziendali e organizzative, ma alcune misure fiscali introdotte in quel contesto emergenziale sono divenute strutturali. Tra queste, la conferma dell’aliquota Iva ridotta al 5% per dispositivi di protezione individuale (Dpi) e strumentazione medica, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza sanitaria. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 141/2025.

Questa agevolazione continua ad avere effetti significativi, soprattutto per le imprese fornitrici, gli operatori sanitari e tutte le realtà che, per sensibilità o policy interne, mantengono l’uso volontario di questi strumenti.

Il perimetro normativo

L’agevolazione Iva è contenuta nel n. 1-ter.1 della Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr 633/1972, modificata dal Decreto Rilancio. A partire dal 1° gennaio 2023, l’esenzione Iva con diritto alla detrazione (in vigore fino al 2022) è stata sostituita dall’applicazione dell’Iva al 5% per una serie di beni ritenuti essenziali per la prevenzione e il contrasto delle infezioni.

Questi includono:

  • ventilatori polmonari, caschi e maschere per ventilazione;

  • dispositivi diagnostici (tamponi, provette, termometri digitali);

  • strumenti ospedalieri (ecografi, elettrocardiografi, tomografi);

  • mascherine chirurgiche e Ffp2, visiere, camici, guanti, soprascarpe.

Finalità sanitaria oggettiva: cosa significa

L’Agenzia ha ribadito che l’agevolazione non dipende né dall’identità del cedente né da quella del cessionario, né dallo stadio della commercializzazione. È sufficiente che i beni abbiano caratteristiche tecniche idonee alla protezione da agenti patogeni e siano classificati come Dpi o dispositivi medici, rientrando nei codici doganali già individuati da ADM nelle circolari n. 12/D/2020, n. 9/D/2021 e n. 5/D/2023.

L’utilizzo effettivo o l’obbligatorietà imposta da protocolli non sono criteri determinanti. Ciò estende il beneficio anche a usi volontari e aziendali interni, ad esempio nelle imprese che decidono di fornire mascherine e altri Dpi ai dipendenti come misura precauzionale.

Esempio pratico 1

Un’azienda metalmeccanica continua a distribuire mascherine Ffp2 ai lavoratori per uso volontario. L’acquisto effettuato da un grossista sarà soggetto a Iva al 5%, purché le mascherine siano classificate come Dpi secondo la normativa vigente.

Esempio pratico 2

Un fornitore ospedaliero acquista un ecografo e un elettrocardiografo per rivenderli a una clinica privata. Entrambi i beni rientrano nei codici agevolati, e dunque anche in questo caso l’Iva applicabile in fattura sarà del 5%.

Impatti operativi e strategici

Le imprese interessate – siano esse acquirenti o rivenditori – devono aggiornare i propri gestionali per riconoscere automaticamente l’aliquota ridotta su codici doganali agevolati. In secondo luogo, è fondamentale conservare adeguata documentazione tecnica e commerciale che attesti la classificazione come Dpi o dispositivo medico.

Per le aziende che gestiscono appalti con la pubblica amministrazione o operano in settori a rischio, come sanità, logistica e manifattura, si tratta di una leva di competitività e una possibile fonte di ottimizzazione fiscale.

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