La sanzione affievolita si applica, nell’importo da euro 1.300 a euro 10.400, maggiorato di euro 39 in relazione alle singole giornate di lavoro sommerso accertate, per ciascun lavoratore subordinato impiegato dal datore di lavoro privato, con esclusione di quello domestico, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nel caso in cui il medesimo lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo.
La maxisanzione non può essere contestata allorquando, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, sia provata la volontà di non occultare il rapporto di lavoro, anche se non correttamente qualificato.
Due casi espressamente previsti dal citato dicastero possono qualificarsi come un’ipotesi di “ravvedimento operoso”(prima del periodo di paga) e di “emersione volontaria” (successivamente alla data di scadenza prevista per l’adempimento degli obblighi contributivi).
In entrambe le casistiche, presupposto fondamentale è che la regolarizzazione del rapporto irregolare “in nero” sia avvenuta prima e a prescindere dall’avvio di qualsiasi azione ispettiva, in senso lato, compreso l’avvio del tentativo di conciliazione monocratica.