La legge di Bilancio 2025 introduce importanti modifiche al regime di rivalutazione di quote e terreni, rendendolo permanente e aumentando l’aliquota dell’imposta sostitutiva al 18%. Questa misura, pur riducendo leggermente la convenienza rispetto al passato, offre nuove opportunità per i proprietari di partecipazioni e terreni fuori dal regime d’impresa.
Cosa Cambia con la Legge di Bilancio 2025
- Aliquota dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva per affrancare le plusvalenze latenti passa dal 16% al 18%. Questo aumento impone un’analisi più attenta per valutare la convenienza dell’affrancamento rispetto al regime fiscale ordinario, in particolare per:- Partecipazioni, soggette al 26% di imposta ordinaria.
- Terreni edificabili e non edificabili, dove il calcolo considera l’incremento dell’indice ISTAT.
- Regime Permanente
L’affrancamento diventa una misura a regime: ogni anno, al 1° gennaio, i contribuenti possono rivalutare i beni posseduti predisponendo una perizia giurata (non necessaria per le partecipazioni quotate) e pagando l’imposta sostitutiva entro il 30 novembre. - Rateizzazione e Interessi
L’imposta sostitutiva può essere versata in tre rate annuali:- La prima entro il 30 novembre dell’anno in corso.
- Le altre due nei due anni successivi, con un interesse del 3% annuo.
- Partecipazioni Qualificate e Soggetti Esteri
Non è possibile rivalutare le partecipazioni qualificate detenute da società o enti esteri senza stabile organizzazione in Italia. Questo perché tali soggetti possono già beneficiare del regime PEX (Participation Exemption) introdotto dalla legge di Bilancio 2024.
Come Funziona l’Affrancamento
L’affrancamento consente di rivalutare il costo fiscale di partecipazioni e terreni al loro valore di mercato. Ecco i passaggi principali:
- Predisposizione della perizia giurata (se necessaria). Per i titoli negoziati, si utilizza il valore medio del mese di dicembre dell’anno precedente.
- Pagamento dell’imposta sostitutiva (o della prima rata) entro il 30 novembre.
- Monitoraggio degli investimenti precedenti: chi ha già effettuato una rivalutazione può scomputare l’imposta già versata in passato, evitando duplicazioni di costi.
Confronto con il Regime Ordinario
Per le partecipazioni, il punto di equilibrio tra l’imposta sostitutiva al 18% e quella ordinaria al 26% si trova quando la plusvalenza è pari al 225% del costo fiscalmente riconosciuto. Questo significa che, per plusvalenze più basse, il regime di affrancamento è generalmente più conveniente.
Per i terreni, invece, occorre considerare il costo di perizia e l’indicizzazione ISTAT, variabili che rendono necessario un calcolo caso per caso.
Vantaggi della Rivalutazione
- Riduzione dell’imposta sulle plusvalenze latenti: l’aliquota del 18% è comunque inferiore rispetto alla tassazione ordinaria.
- Possibilità di rateizzazione: dilazionare il pagamento aiuta la gestione della liquidità.
- Messa a regime: non è più necessario attendere proroghe annuali, migliorando la pianificazione fiscale.
Criticità
- Aumento dell’aliquota: il passaggio dal 16% al 18% riduce la convenienza rispetto al passato.
- Costi di perizia: per i beni non quotati, questi costi devono essere attentamente valutati.
- Esclusione per soggetti esteri: le società senza stabile organizzazione in Italia non possono accedere al regime per le partecipazioni qualificate.
Esempio Pratico
Un contribuente possiede al 1° gennaio 2025 una partecipazione non quotata con un costo fiscalmente riconosciuto di 50.000 euro e un valore di mercato di 150.000 euro:
- Senza affrancamento, la plusvalenza di 100.000 euro sarebbe tassata al 26% (imposta pari a 26.000 euro).
- Con l’affrancamento, il contribuente paga il 18% sul valore di mercato (imposta pari a 27.000 euro), ma elimina la futura tassazione in caso di vendita.
In questo caso, il regime ordinario sarebbe più conveniente. Tuttavia, l’affrancamento potrebbe essere preferibile se si prevedono incrementi futuri del valore o per ragioni di pianificazione fiscale.