In sede di conversione del decreto liquidità è stato aggiunto l’articolo 6 – bis che prevede e disciplina una rivalutazione gratuita dei beni di impresa nelle strutture alberghiere e termali.
Si tratta di una indicazione estremamente interessante e vantaggiosa, in quanto, il legislatore ha previsto il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori evidenziati in bilancio per effetto della rivalutazione.
La disposizione è finalizzata ad assicurare un sostegno ai settori alberghiero e termale e riguarda unicamente i soggetti passivi ai fini IRES. La limitazione si desume dal riferimento effettuato all’art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR. Deve inoltre trattasi di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. La lettera b) riguarda gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Al fine di individuare i predetti soggetti si dovrà fare riferimento alla codifica Ateco 2007. Saranno certamente compresi i soggetti che esercitano l’attività utilizzando il codice 55.10.00 “Alberghi e strutture simili”, ma è opportuno che l’Agenzia delle entrate fornisca un’indicazione maggiormente dettagliata.
L’operazione è facoltativa. I predetti soggetti possono esporre nel bilancio di esercizio, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile, e ad ogni altra disposizione di legge vigente, i valori rivalutati dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui alla legge n. 342/2000. Deve quindi trattasi di partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie. Sono altresì esclusi i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa. Si tratta dei c.d. “beni merce”. I beni d’impresa possono essere rivalutati se iscritti nel bilancio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. Tuttavia, questa è una delle condizioni di accesso, cioè che rende possibile la rivalutazione. L’operazione potrà essere concretamente effettuata in uno o in entrambi i bilanci relativi ai due esercizi successivi. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
I principali vantaggi della rivalutazione sono rappresentati della gratuità dell’operazione e, nonostante non debba essere versata alcuna imposta sostitutiva, dal riconoscimento fiscale dei maggiori valori.
Un ulteriore vantaggio riguarda i profili temporali dell’operazione. Infatti, una volta che i maggiori valori saranno stati evidenziati nel bilancio, il riconoscimento degli stessi ai fini fiscali sarà immediato. La società potrà ad esempio beneficiare delle maggiori quote di ammortamento deducibili anche ai fini fiscali, oppure il maggior valore sarà riconosciuto ai fini della determinazione della plusvalenza nell’ipotesi di cessione. I valori civilistici e fiscali saranno quindi allineati.
L’incremento del patrimonio netto a seguito dell’operazione di rivalutazione determinerà il miglioramento del renting bancario e renderà così più favorevole l’accesso al credito.
In caso di cessione a titolo oneroso, assegnazione o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa dei beni rivalutati, in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.