L'apertura di armadi casseforti e mail esige l'input del Pm

La Guarda di finanza ha fatto riferimento alla vigente normativa in base alla quale è sempre necessaria l’autorizzazione del Pm presso il Tribunale territorialmente competente per procedere all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili e ripostigli.
Conseguentemente, quando durante le operazioni di accesso si presenti la necessità di aprire cassetti o armadi chiusi a chiave, borse o casseforti sigillate senza che il contribuente vi presti il consenso, i verificatori dovranno assumere contatti tempestivi con l’Autorità giudiziaria, adottando misure conservative intanto che si aspetta il provvedimento autorizzatorio.
Non pare quindi ci possano essere dubbi che – in caso di dissenso del contribuente – sia necessaria la predetta autorizzazione; qualche perplessità rimane, invece, quando i verificatori procedono all’apertura di mobili, cassetti e così via senza chiedere alcun consenso all’interessato il quale però, pur essendo presente, non si oppone.
È un’ipotesi non rara in cui non è chiaro se l’apertura sia avvenuta o meno in modo coattivo (e quindi se bisognevole o meno di autorizzazione).
Dalla lettura della circolare 1/2018 e dall’esame della rara giurisprudenza si ritiene che anche in queste fattispecie sia necessaria l’autorizzazione del Pm con la conseguenza che, ove dovesse mancare, la documentazione reperita non non potrebbe essere utilizzata.
La Guarda di finanza evidenzia che nella circolare – in relazione all’esame di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili e ripostigli – l’autorizzazione del Pm è richiesta solo nel caso di “apertura coattiva” e non anche, quindi, quando l’attività di ricerca si svolga con la collaborazione del contribuente o nel caso in cui cassetti e armadi non siano chiusi a chiave.
La collaborazione, tuttavia, richiede un comportamento attivo dell’interessato: ne dovrebbe conseguire che l’eventuale apertura dei cassetti etc (se chiusi) senza un preventivo consenso dovrebbe configurare l’attività coattiva con necessità dell’autorizzazione del magistrato.
Per le comunicazioni via e-mail, intercorse fra l’operatore ispezionato e soggetti terzi, o tra articolazioni interne della stessa struttura imprenditoriale, si seguono le medesime regole.
Di conseguenza se le e-mail risultano già “aperte” e visionate dal destinatario sono direttamente acquisibili dai verificatori, mentre quelle non ancora lette o per le quali è eccepito il segreto professionale possono essere acquisite sulla base dell’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria.

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