Lavoratori frontalieri Italia-Svizzera: telelavoro e contributi statali ai Comuni di confine

Con l’articolo 15 del Ddl di Bilancio, il governo italiano introduce due novità significative per i lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera, e chiarisce l’applicazione delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all’estero. Queste disposizioni mirano a modernizzare il trattamento dei frontalieri, soprattutto in relazione al telelavoro e ai contributi statali per i comuni italiani di confine.

Fino al 25% dell’attività

In attesa della ratifica del Protocollo di modifica dell’Accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020, i frontalieri che lavorano in Svizzera potranno, dal 1° gennaio 2024, svolgere fino al 25% del lavoro in modalità di telelavoro dal proprio domicilio in Italia, senza perdere lo status di frontaliere. Questa misura rappresenta una “finzione giuridica” che considera il lavoro svolto a domicilio come se fosse realizzato presso la sede del datore in Svizzera, permettendo al lavoratore di mantenere i vantaggi fiscali e di non alterare il meccanismo di tassazione previsto dall’Accordo bilaterale.

Questa possibilità di telelavoro riflette l’intento di aggiornare periodicamente il quadro normativo bilaterale, come stabilito nel Protocollo aggiuntivo dell’Accordo Italia-Svizzera, e risponde a esigenze crescenti di flessibilità e modernizzazione, soprattutto per settori con alta mobilità.

Contributi

Il Ddl di Bilancio prevede inoltre l’estensione dei contributi statali ai comuni italiani di confine che non erano inclusi nei precedenti accordi di ristorno fiscale. Questo contributo compensa il gettito fiscale perso a causa della tassazione agevolata dei frontalieri e riguarda i comuni situati entro i 20 km dal confine svizzero, inclusi nei nuovi elenchi redatti nel 2023.

Per finanziare queste compensazioni, è stato istituito presso il MEF un fondo annuale di 89 milioni di euro a partire dal 2025. Questo fondo assicurerà che anche i comuni di confine non compresi precedentemente possano beneficiare di una compensazione fiscale adeguata per il mancato gettito.

Retribuzioni convenzionali

Il decreto prevede anche una norma di interpretazione autentica sulle retribuzioni convenzionali (articolo 51, comma 8-bis del TUIR), che chiarisce l’applicazione del regime agevolato per i lavoratori italiani all’estero che soggiornano più di 183 giorni nello Stato estero, pur tornando settimanalmente in Italia. Questo regime fiscale si applica ai lavoratori fiscalmente residenti in Italia, includendo anche i frontalieri che rientrano regolarmente.

Per i frontalieri in Svizzera, i regimi di tassazione sono alternativi e la scelta tra l’applicazione delle retribuzioni convenzionali e il regime di tassazione bilaterale dipenderà dalla frequenza del rientro al domicilio in Italia e dal rispetto delle condizioni dell’accordo Italia-Svizzera.

 

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