Lavoratori impatriati e frontalieri: tutte le novità fiscali in vigore dal 2024

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 209/2023, il sistema fiscale italiano ha introdotto rilevanti modifiche al trattamento agevolato previsto per i lavoratori impatriati e ha confermato, con aggiornamenti operativi, le regole applicabili ai lavoratori frontalieri. Le disposizioni, valide a partire dal periodo d’imposta 2024, si riflettono sulla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2025, indipendentemente dalla modalità utilizzata (Modello 730, Redditi PF o dichiarazione presentata tramite intermediario).

Il nuovo regime per i lavoratori impatriati

Dal 1° gennaio 2024, è in vigore un nuovo assetto normativo per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Il beneficio consiste nell’assoggettare a tassazione solo il 50% dei redditi da lavoro dipendente, assimilato o autonomo prodotti in Italia, con un limite massimo di 600.000 euro annui.

Requisiti per accedere all’agevolazione
L’accesso al beneficio è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

  • trasferimento della residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR;

  • assenza di residenza fiscale in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti al rientro;

  • iscrizione all’AIRE, o in alternativa, prova della residenza estera in base a una convenzione contro le doppie imposizioni;

  • impegno a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni;

  • svolgimento dell’attività prevalentemente in Italia, con qualifica elevata o specializzazione professionale (ai sensi dei D.Lgs. 108/2012 e 206/2007).

Durata e proroga del beneficio

Il regime ordinario ha una durata di 5 anni: l’anno del trasferimento più i quattro successivi. È prevista una proroga di ulteriori 3 anni se il contribuente ha acquistato, entro il 31 dicembre 2023 o nei 12 mesi precedenti il rientro, un immobile residenziale in Italia da adibire ad abitazione principale. In questi anni aggiuntivi resta applicata la riduzione al 50%.

Maggiori vantaggi per chi ha figli

Nel caso in cui il lavoratore abbia, o acquisisca durante il periodo di fruizione, un figlio minore residente in Italia, la quota imponibile dei redditi si riduce ulteriormente: solo il 40% sarà assoggettato a tassazione.

Vincoli e decadenza del beneficio

Il beneficio decade se il soggetto trasferisce nuovamente la residenza all’estero entro quattro anni dal rientro. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate è autorizzata a recuperare le imposte non versate, con l’aggiunta di interessi e sanzioni. Requisiti aggiuntivi sono previsti per chi, prima del rientro, aveva rapporti lavorativi con il datore estero:

  • 6 anni di residenza estera, se non vi erano legami con il datore;

  • 7 anni, se vi erano rapporti con lo stesso gruppo societario (art. 2359 c.c.).

Modalità di fruizione in dichiarazione

I contribuenti che intendono avvalersi del regime agevolato devono indicarlo nella propria dichiarazione dei redditi:

  • i lavoratori dipendenti non già beneficiari tramite sostituto d’imposta possono farlo in autonomia, segnalando l’opzione nei quadri reddituali relativi al lavoro;

  • i professionisti e autonomi dovranno indicarlo nei quadri relativi al reddito di lavoro autonomo, barrando la casella dedicata.

Conferma del regime per i lavoratori frontalieri

Per quanto riguarda i lavoratori frontalieri, resta in vigore l’esenzione fino a 10.000 euro dei redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero, secondo l’articolo 51, comma 8-bis del TUIR.

Le condizioni per usufruire del beneficio sono:

  • prestare attività lavorativa in Paesi confinanti o zone di frontiera;

  • essere fiscalmente residenti in Italia;

  • indicare correttamente i redditi e i codici identificativi nella dichiarazione, per applicare l’esenzione parziale.

Conclusioni operative

Il 2024 segna una svolta nel trattamento fiscale dei lavoratori impatriati. Il nuovo regime premia la permanenza in Italia e la professionalità, ma impone requisiti rigidi e tempi di residenza più lunghi per garantire l’accesso all’agevolazione. Allo stesso tempo, viene confermato il sostegno fiscale ai lavoratori frontalieri, stabilendo un principio di continuità normativa per chi opera in aree di confine.

Lo Studio Beneggi e Associati supporta i clienti nella corretta applicazione delle novità normative, nella gestione della residenza fiscale e nella dichiarazione dei redditi, per garantire la piena fruizione dei benefici fiscali previsti. La corretta pianificazione, oggi più che mai, è lo strumento essenziale per trasformare un ritorno in Italia in un’opportunità fiscale e professionale.

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