Il D.L. 3/2020 introduce, con decorrenza luglio, due trattamenti integrativi finalizzati a ridurre la pressione fiscale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, abbandonando, dalla medesima data, il bonus Renzi.
I due strumenti individuati dal legislatore sono:
L’art. 1 del decreto introduce un trattamento integrativo da applicare, con decorrenza 1° luglio 2020, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (nuovo bonus IRPEF), aventi le caratteristiche di seguito riportate. Possono beneficiari del nuovo bonus IRPEF:
Per fruire dell’agevolazione è necessario che:
Il Bonus potrà essere fruito dal 1° luglio 2020. Dalla medesima data è abrogato il bonus Renzi.
L’Ammontare del trattamento integrativo è per il 2020 (1/7 – 31/12) €600,00; dal 2021 €1.200,00 annui. La norma ha quindi carattere strutturale. Detto trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito. Il bonus va rapportato al periodo di lavoro e spetta, come sopra precisato, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020. È compito del sostituto d’imposta riconoscere in busta paga ai lavoratori interessati l’ammontare del trattamento integrativo che andrà ripartito fra le retribuzioni erogate dall’1.7.2020.
L’art. 2 del medesimo decreto, in attesa della revisione strutturale del sistema delle detrazioni d’imposta, introduce un’ulteriore detrazione fiscale a favore dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, avente le caratteristiche di seguito riepilogate.
I destinatari sono i titolari di redditi di lavoro dipendente (art. 49, con esclusione delle pensioni) e assimilati di cui all’art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l).
Ai soggetti destinatari spetta la seguente detrazione d’imposta (ulteriore rispetto a quelle già vigenti):
L’ulteriore detrazione spetta per le prestazioni rese dall’1/7 al 31/12/2020.
La detrazione in argomento è riconosciuta ai lavoratori interessati dal sostituto d’imposta che dovrà ripartirla fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio, verificando, in sede di conguaglio (di fine anno o fine rapporto), la spettanza della stessa. Qualora in sede di conguaglio il sostituito rilevi che la detrazione non risulti dovuta (o risulti dovuta in misura inferiore) dovranno procedere al recupero della somma assegnata durante il periodo e qualora detta somma risultasse superiore a 60 euro il recupero dovrà essere effettuato in 4 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant
@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano