La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23919 del 26 agosto 2025, è tornata sul tema del lavoro tra familiari, chiarendo che la mancanza di convivenza non basta a escludere la presunzione di gratuità delle prestazioni.
Chi intende far valere un rapporto di lavoro subordinato con un familiare deve dimostrarne in modo rigoroso non solo la subordinazione, ma anche la onerosità, indipendentemente dal fatto che i soggetti vivano o meno sotto lo stesso tetto.
La presunzione di gratuità e i suoi limiti
Nel nostro ordinamento, i rapporti di lavoro tra familiari sono visti con cautela, poiché spesso riconducibili a forme di collaborazione solidaristica endofamiliare.
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Se c’è convivenza, vige una presunzione di gratuità: si presume che la prestazione lavorativa sia resa per spirito di collaborazione e non a titolo oneroso.
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Se non c’è convivenza, non si forma automaticamente la presunzione opposta (cioè di onerosità). La parte privata deve comunque fornire prova puntuale di tutti gli elementi tipici della subordinazione, incluso il pagamento della retribuzione.
In altri termini, la non convivenza non libera il datore dall’onere probatorio.
Subordinazione e onerosità: cosa dimostrare
Ai fini della validità di un contratto di lavoro subordinato tra familiari, occorre dimostrare:
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la subordinazione effettiva, con ordini, direttive e controllo del datore di lavoro;
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la onerosità, intesa come retribuzione corrisposta a fronte della prestazione;
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la tracciabilità dei pagamenti, elemento divenuto centrale dopo il 1° luglio 2018, con l’obbligo introdotto dalla legge di Bilancio 2018 di pagare le retribuzioni con strumenti tracciabili (bonifico, assegno, ecc.).
La semplice esistenza di buste paga non basta: occorre dimostrare che i pagamenti siano stati realmente effettuati. Nel caso esaminato, il padre sosteneva di aver pagato in contanti il figlio, rendendo impossibile una prova certa dell’onerosità.
Onere della prova e ruolo dell’organo ispettivo
La Cassazione ha ribadito che l’onere della prova ricade sempre sulla parte privata.
Non spetta all’organo ispettivo dimostrare la mancanza dei requisiti del rapporto subordinato. L’Ispettorato del lavoro e l’Inps possono esercitare il loro potere di autotutela per disconoscere rapporti di lavoro inesistenti o irregolari, anche con effetto retroattivo.
Questa impostazione rafforza la necessità, per le imprese familiari, di documentare con precisione i rapporti di lavoro, specialmente in settori ad alta esposizione ai controlli (come agricoltura, edilizia, commercio al dettaglio).
Implicazioni pratiche per le imprese familiari
Il messaggio è chiaro: non è vietato assumere familiari con contratto subordinato, ma occorre una gestione trasparente e rigorosa.
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Impresa familiare (art. 230-bis c.c.): forma residuale che attribuisce diritti patrimoniali e partecipativi ai familiari collaboratori.
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Rapporto subordinato (art. 2094 c.c.): possibile, ma soggetto a prove stringenti in caso di accertamento.
Senza un contratto chiaro e pagamenti tracciati, il rischio è il disconoscimento del rapporto con conseguente perdita di copertura previdenziale per il lavoratore e contestazioni contributive e fiscali per il datore.
Due esempi concreti
1. Azienda agricola familiare con figlio non convivente
Il figlio partecipa stabilmente alle attività stagionali. Senza contratto scritto e pagamenti tracciati, l’Inps disconosce il rapporto, contestando l’iscrizione ai fini previdenziali. La Cassazione conferma: mancano prove di subordinazione e onerosità.
2. Piccola impresa artigiana con fratello dipendente
Il fratello è assunto regolarmente, con contratto scritto, turni definiti e pagamenti tramite bonifico. In caso di verifica, la prova della subordinazione (ordini e orari) e della onerosità (pagamenti tracciati) rende legittimo il rapporto, anche se tra familiari.
Il valore della consulenza strategica
Il tema del lavoro familiare richiede equilibrio: garantire flessibilità organizzativa senza rischiare di compromettere la validità dei rapporti di lavoro.
Beneggi e Associati supporta le imprese nella scelta della forma contrattuale più adatta, assicurando:
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corretta qualificazione del rapporto (subordinato, coadiuvante familiare, collaboratore);
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gestione formale e sostanziale conforme alle norme;
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prevenzione di contenziosi con Inps e Ispettorato del lavoro.