Il Ministero del Lavoro ha chiarito che un’impresa appaltatrice può ricorrere alla tipologia contrattuale del lavoro intermittente con riferimento all’attività espletata da “personale di servizio e di cucina negli alberghi” di cui al n.5 della tabella allegata al R.D. n.2657/23 per l’esecuzione di un servizio di pulizia all’interno di una struttura alberghiera (impresa committente). L’art.40, D.Lgs. n.276/03 dispone che, laddove la contrattazione collettiva nazionale non sia intervenuta a disciplinare le fattispecie in cui è possibile ricorrere al lavoro intermittente, risulta possibile riferirsi alle attività elencate nella tabella approvata. Inoltre il medesimo art.40, ai fini della corretta instaurazione di rapporti di lavoro intermittente, afferisce esclusivamente alla tipologia di attività effettivamente svolta dal prestatore, prescindendo dalla circostanza che l’attività in questione sia effettuata direttamente dall’impresa o tramite contratto di appalto.