Con la riforma del lavoro sportivo, disciplinata dal D.Lgs. 36/2021 e dai recenti aggiornamenti normativi, la gestione dei rapporti di lavoro nel settore sportivo è diventata più complessa e articolata. Tra lavoro subordinato, contratti autonomi e volontariato, le organizzazioni sportive devono navigare tra diverse normative, regolamenti federali e il contratto collettivo nazionale del settore sportivo. In questo articolo esploriamo i principali aspetti dell’inquadramento del lavoro sportivo, le regole del volontariato e gli adempimenti fiscali e contributivi richiesti.
Chi rientra?
Secondo il D.Lgs. 36/2021, sono considerati lavoratori sportivi tutti coloro che svolgono attività legate al mondo sportivo, come atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e preparatori atletici, se svolgono la loro attività verso un compenso per un’organizzazione riconosciuta, come federazioni o enti di promozione sportiva. Anche in assenza di vincolo di subordinazione, il rapporto può essere inquadrato come lavoro sportivo, se presenta le caratteristiche di continuità e professionalità.
Nei settori dilettantistici, il lavoro sportivo è presunto come subordinato solo in presenza di specifici presupposti, come l’accordo tra le parti e un corrispettivo per la prestazione. Al contrario, negli sport professionistici come calcio e basket, il rapporto di lavoro è generalmente presunto subordinato se l’attività è svolta in via principale e continuativa.
Le diverse forme di inquadramento
L’inquadramento del lavoro sportivo può avvenire secondo le seguenti modalità:
- Lavoro Subordinato: Applicabile in ambito professionistico e dilettantistico, con differenze nella presunzione di subordinazione.
- Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.Co.Co.): Presumibile per attività dilettantistiche con un impegno limitato (meno di 24 ore settimanali) e un coordinamento tecnico-sportivo.
- Volontariato Sportivo: Per chi svolge attività gratuita e non onerosa, con diritto a rimborsi spese fino a un massimo di 400 euro mensili.
Il volontariato sportivo
Dal 1° gennaio 2024, il volontariato sportivo è disciplinato in modo specifico, consentendo a società sportive, federazioni e altri enti di avvalersi di volontari per la promozione dello sport senza scopo di lucro. I volontari possono ricevere solo rimborsi spese forfettari, fino a 400 euro mensili, senza obbligo di documentazione, per attività svolte anche nel comune di residenza. È essenziale che le organizzazioni rispettino i limiti e le modalità previste per evitare di incorrere in qualificazioni errate del rapporto come lavoro subordinato.
Adempimenti per le organizzazioni sportive
Le organizzazioni sportive devono adottare specifici adempimenti per i lavoratori e i volontari:
- Comunicazione dei Volontari: I nominativi dei volontari e i rimborsi corrisposti devono essere comunicati al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche ogni trimestre.
- Certificato Casellario per Minori: In caso di coinvolgimento di minori, le organizzazioni devono acquisire il certificato del casellario giudiziale.
- Assicurazione Obbligatoria: I volontari sportivi devono essere assicurati tramite polizze private per infortuni e malattie.
Aspetti contributivi e fiscali
I rimborsi spese ai volontari sono esenti fiscalmente fino a 4.800 euro annui, ma concorrono al limite di 5.000 euro annui esenti ai fini contributivi e pensionistici per i collaboratori sportivi e i lavoratori autonomi. Al superamento del limite, i compensi sono soggetti a contribuzione previdenziale, mentre fino a 15.000 euro rimangono esenti ai fini fiscali.
Tabella di Sintesi
Tipologia | Descrizione | Limiti e Condizioni |
---|---|---|
Lavoro Subordinato | Presunto in ambito professionistico o con contratto e impegno continuativo | Durata massima di 5 anni per contratti a termine |
Co.Co.Co. Sportiva | Per attività dilettantistiche, con coordinamento tecnico-sportivo | Durata non superiore a 24 ore settimanali |
Volontariato Sportivo | Attività gratuita per promozione sportiva, con rimborsi spese non tassabili | Rimborso massimo di 400 euro mensili, comunicazione obbligatoria |