Lavoro sportivo e volontariato: le nuove regole per l’inquadramento dei rapporti

 

Con la riforma del lavoro sportivo, disciplinata dal D.Lgs. 36/2021 e dai recenti aggiornamenti normativi, la gestione dei rapporti di lavoro nel settore sportivo è diventata più complessa e articolata. Tra lavoro subordinato, contratti autonomi e volontariato, le organizzazioni sportive devono navigare tra diverse normative, regolamenti federali e il contratto collettivo nazionale del settore sportivo. In questo articolo esploriamo i principali aspetti dell’inquadramento del lavoro sportivo, le regole del volontariato e gli adempimenti fiscali e contributivi richiesti.

Chi rientra?

Secondo il D.Lgs. 36/2021, sono considerati lavoratori sportivi tutti coloro che svolgono attività legate al mondo sportivo, come atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e preparatori atletici, se svolgono la loro attività verso un compenso per un’organizzazione riconosciuta, come federazioni o enti di promozione sportiva. Anche in assenza di vincolo di subordinazione, il rapporto può essere inquadrato come lavoro sportivo, se presenta le caratteristiche di continuità e professionalità.

Nei settori dilettantistici, il lavoro sportivo è presunto come subordinato solo in presenza di specifici presupposti, come l’accordo tra le parti e un corrispettivo per la prestazione. Al contrario, negli sport professionistici come calcio e basket, il rapporto di lavoro è generalmente presunto subordinato se l’attività è svolta in via principale e continuativa.

Le diverse forme di inquadramento

L’inquadramento del lavoro sportivo può avvenire secondo le seguenti modalità:

  • Lavoro Subordinato: Applicabile in ambito professionistico e dilettantistico, con differenze nella presunzione di subordinazione.
  • Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.Co.Co.): Presumibile per attività dilettantistiche con un impegno limitato (meno di 24 ore settimanali) e un coordinamento tecnico-sportivo.
  • Volontariato Sportivo: Per chi svolge attività gratuita e non onerosa, con diritto a rimborsi spese fino a un massimo di 400 euro mensili.

Il volontariato sportivo

Dal 1° gennaio 2024, il volontariato sportivo è disciplinato in modo specifico, consentendo a società sportive, federazioni e altri enti di avvalersi di volontari per la promozione dello sport senza scopo di lucro. I volontari possono ricevere solo rimborsi spese forfettari, fino a 400 euro mensili, senza obbligo di documentazione, per attività svolte anche nel comune di residenza. È essenziale che le organizzazioni rispettino i limiti e le modalità previste per evitare di incorrere in qualificazioni errate del rapporto come lavoro subordinato.

Adempimenti per le organizzazioni sportive

Le organizzazioni sportive devono adottare specifici adempimenti per i lavoratori e i volontari:

  1. Comunicazione dei Volontari: I nominativi dei volontari e i rimborsi corrisposti devono essere comunicati al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche ogni trimestre.
  2. Certificato Casellario per Minori: In caso di coinvolgimento di minori, le organizzazioni devono acquisire il certificato del casellario giudiziale.
  3. Assicurazione Obbligatoria: I volontari sportivi devono essere assicurati tramite polizze private per infortuni e malattie.

Aspetti contributivi e fiscali

I rimborsi spese ai volontari sono esenti fiscalmente fino a 4.800 euro annui, ma concorrono al limite di 5.000 euro annui esenti ai fini contributivi e pensionistici per i collaboratori sportivi e i lavoratori autonomi. Al superamento del limite, i compensi sono soggetti a contribuzione previdenziale, mentre fino a 15.000 euro rimangono esenti ai fini fiscali.

Tabella di Sintesi

Tipologia Descrizione Limiti e Condizioni
Lavoro Subordinato Presunto in ambito professionistico o con contratto e impegno continuativo Durata massima di 5 anni per contratti a termine
Co.Co.Co. Sportiva Per attività dilettantistiche, con coordinamento tecnico-sportivo Durata non superiore a 24 ore settimanali
Volontariato Sportivo Attività gratuita per promozione sportiva, con rimborsi spese non tassabili Rimborso massimo di 400 euro mensili, comunicazione obbligatoria

 

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