La Legge di Bilancio 2024 introduce importanti cambiamenti in materia di ritenute sui bonifici e sulle provvigioni, con impatti significativi per i contribuenti e i professionisti del settore. Queste modifiche, che entreranno in vigore a partire dal 1° marzo e 1° aprile 2024, riguardano sia i bonifici per oneri deducibili o detrazioni d’imposta sia le provvigioni per agenti e mediatori assicurativi.
Ritenuta sui bonifici: A partire dal 1° marzo 2024, l’aliquota della ritenuta d’acconto sull’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari dei bonifici sarà aumentata dall’8% all’11%. Questo riguarda i pagamenti effettuati tramite bonifico dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o detrazioni d’imposta. La modifica, specificata al comma 88 dell’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, rappresenta un incremento significativo che i contribuenti dovranno tenere in considerazione.
Ritenuta sulle provvigioni: Il comma 89 estende l’applicazione delle disposizioni sulle ritenute anche ai soggetti che corrispondono provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. Questo include ora esplicitamente anche gli agenti di assicurazione e i mediatori di assicurazione nei loro rapporti con le imprese di assicurazione. La ritenuta si applica nella misura fissata dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi per il primo scaglione di reddito e viene commisurata al cinquanta per cento dell’ammontare delle provvigioni.
Cosa significa per i professionisti: I professionisti che operano in questi settori dovranno adeguarsi a queste nuove disposizioni, prestando attenzione alle nuove aliquote e alle categorie di reddito coinvolte. In particolare, per gli agenti e mediatori assicurativi, la ritenuta sarà commisurata al venti per cento dell’ammontare delle provvigioni se dichiarano di avvalersi in modo continuativo dell’opera di dipendenti o di terzi.
Implicazioni fiscali: La ritenuta operata rappresenta un acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovuta dai percipienti. Questa ritenuta può essere scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta di competenza, a condizione che sia già stata operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale.