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Legge di Bilancio 2020, crediti d’imposta per sostituire il bonus R&S

Con la legge di Bilancio 2020 cambia già dal 2020 il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, finora previsto dall’articolo 3 del Dl 145/2013: l’agevolazione precedentemente riconosciuta, destinata a cessare dal 2021, perde la sua vigenza già dal 2020 e viene sostituita da tre crediti d’imposta (ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative), che non hanno più natura incrementale e sono riconosciuti con percentuali e tetti diversi a seconda dell’area di attività svolta. 

Più nello specifico, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 è riconosciuto un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Si evidenzia che l’orizzonte temporale, al momento limitato ad un anno, non incentiva la pianificazione pluriennale degli investimenti.

Sono previsti tre crediti:

  • in misura pari al 12% e nel limite di 3 milioni, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, ossia per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», identificabili tenendo conto del Manuale di Frascati dell’Ocse;
  • in misura pari al 6% e nel limite di 1,5 milioni di euro, per le attività di innovazione tecnologica, ossia per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Tali attività sono identificabili sulla base del Manuale di Oslo dell’Ocse. Se le attività sono destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto in misura pari al 10%, sempre nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; 
  • in misura pari al 6% e nel limite di 1,5 milioni di euro, per le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili, in varia misura, le spese di personale, le quote di ammortamento e simili, le spese per contratti di ricerca extra-muros, le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, di privative industriali e simili, le spese per servizi di consulenza e le spese per materiali e forniture.

Il credito è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione, come disposto dal comma 204; sarà inoltre necessaria una specifica comunicazione al ministero dello Sviluppo economico. In precedenza, non era prevista la rateizzazione del credito, né alcuna forma di comunicazione. 

Continua a essere richiesto che l’effettivo sostenimento dei costi sia oggetto di certificazione e che le imprese beneficiarie predispongano o acquisiscano una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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