Ancora 12 settimane gratuite di cassa integrazione per le imprese che continueranno ad avere difficoltà almeno nei primi mesi del 2021. A prevederlo è l’articolo 1, comma 299 della legge 178/2020 (Bilancio 2021), in vigore dal 1° gennaio.
La tutela è prevista per tutte le imprese che riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica. La collocazione delle 12 settimane questa volta ha due periodi:
- tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per le imprese che utilizzano lo strumento della cassa integrazione ordinaria;
- tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per le imprese che utilizzano i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.
Nonostante la differenziazione dei periodi per l’utilizzo della cassa integrazione, sembra che la norma non faccia la stessa previsione per il blocco di licenziamenti; quest’ultimo infatti è prorogato espressamente fino al 31 marzo 2021.
La tecnica di riconoscimento è sempre la stessa del decreto Agosto e del decreto Ristori, ossia i periodi di cassa integrazione utilizzati a partire dal 1° gennaio 2021, anche se autorizzati prima di tale data, sono imputati alle nuove 12 settimane. Dunque, i periodi d’integrazione precedentemente richiesti in base al decreto Ristori (dal 16 novembre al 31 gennaio 2021) che vengono collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati alle 12 settimane della legge di Bilancio 2021. E ciò in quanto le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19 nei periodi indicati dalla norma.
I beneficiari delle nuove 12 settimane sono anche i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020, purché in forza alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021 (1° gennaio).
L’iter delle domande di accesso ai trattamenti rimane quello adottato dalle norme precedenti: in fase di prima applicazione, il termine è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di Bilancio, e cioè entro il 28 febbraio; mentre, in via ordinaria, tutte le altre domande devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione e/o riduzione dell’attività lavorativa.
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